Cassazione Penale, Sentenza n. 29625/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza che autorizzava colloqui visivi tra due detenuti entrambi sottoposti al regime di 41-bis, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione per avere il Tribunale omesso di acquisire il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e per non aver adeguatamente valutato le esigenze di sicurezza e la giurisprudenza che limita tali colloqui a casi eccezionali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'autorizzazione era viziata per omissione nell'acquisizione del parere della DDA e per la mancata indagine sulla pericolosità dei colloquanti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà acquisire il parere della DDA, svolgere una valutazione approfondita della pericolosità e bilanciare concretamente il diritto all'affettività con le esigenze di sicurezza. La Corte ha inoltre affermato che la registrazione del colloquio non sostituisce l'indagine preventiva sulle esigenze di sicurezza.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Definisce il regime penitenziario differenziato; limita le modalità dei colloqui ma non esclude in astratto la possibilità di autorizzare colloqui tra familiari entrambi sottoposti al 41-bis, richiedendo un bilanciamento con le esigenze di sicurezza.
Imporre cura del rapporto del detenuto con i familiari come parte del trattamento rieducativo, a favore del riconoscimento del diritto ai colloqui.
Richiama i principi di umanizzazione della pena che devono essere considerati anche per i detenuti sottoposti al 41-bis.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) Ord. pen.
Prevede in linea generale l'autorizzazione ai colloqui con familiari anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato, pur con limitazioni maggiori rispetto al regime ordinario.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 16.2
«eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e no, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione»
La circolare estende la necessità di un accurato esame (e l'acquisizione del parere della DDA) anche ai nuovi mezzi di comunicazione a distanza e indica che il parere DDA, pur non vincolante, fornisce elementi informativi essenziali per valutare le esigenze di sicurezza; l'autorità decisionale resta libera ma deve compiere un bilanciamento informato.
Massime di principio
- L'autorizzazione ai colloqui visivi tra detenuti sottoposti al 41-bis è in astratto possibile, ma richiede un bilanciamento concreto tra il diritto all'affettività e le esigenze di sicurezza.
- È obbligatorio acquisire il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) quando la richiesta riguarda colloqui tra detenuti in regime di particolare sicurezza: il parere non è vincolante ma è elemento necessario per una decisione informata.
- La semplice registrazione o presenza di agenti non sostituisce l'indagine preventiva sulla pericolosità dei colloquanti; tali misure non possono essere usate come alibi per evitare l'accertamento delle esigenze di sicurezza.
- Se le esigenze di sicurezza prevalgono, l'autorità deve negare l'autorizzazione anche se ciò incide sul diritto del detenuto ai rapporti familiari.
- La mancata acquisizione del parere DDA o l'omessa valutazione della pericolosità costituisce vizio procedurale che può determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio.
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