Cassazione Penale, Sentenza n. 29620/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fattura per operazioni inesistenti) relativamente alla fattura n. 3/2014 emessa da "Dinamika soc. coop.". Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) contestazione dell'inesistenza oggettiva della prestazione fatturata, sostenendo che la prestazione era reale e che erano stati prodotti assegni ed estratti conto a prova del pagamento; (2) deduzione che gli estratti conto provati in primo grado dimostrerebbero il pagamento integrale o comunque la prova dell'operazione; (3) deduzione di assenza del dolo in quanto mancavano "campanelli d'allarme" e l'entità del risparmio fiscale era modesta rispetto ai ricavi e alla liquidità della società; (4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendo le imposte evase quantificate come relativamente contenute (circa 10.406 euro di IVA e 13.000 euro di IRES).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le censure sui primi due motivi: la sentenza impugnata (unitamente a quella di primo grado) aveva indicato plurimi elementi a sostegno della fittizietà della fattura n. 3/2014, tra cui l'assenza di dichiarazioni fiscali e di struttura organizzativa da parte della "Dinamika soc. coop.", discordanze tra la causale della fattura, il contratto e le dichiarazioni dell'imputato, il pagamento solo parziale della fattura (circa 18.000 euro pagati rispetto a 47.300 euro + IVA indicati), la mancata documentazione a riscontro della presunta compensazione e varie irregolarità formali (registrazione tardiva, errata aliquota IVA indicata, mancata trasmissione di documenti contrattuali). Ha ritenuto infondate anche le censure sul dolo: la serie di anomalie e il consistente risparmio fiscale (10.406 euro IVA + circa 13.000 euro IRES) sono stati considerati elementi idonei a provare la volontà di evadere. Infine, ha escluso la particolare tenuità del fatto, considerando l'ammontare non minimale dell'imposta evasa e la rilevanza rispetto all'imposta d'esercizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma penale che incrimina l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; applicata per affermare la responsabilità penale dell'amministratore che ha utilizzato la fattura per ridurre imponibile e IVA.
codice di procedura penale, artt. 559 ss. e 597, comma 1
artt. 559 ss., 597, comma 1, c.p.p.
Richiamati nei motivi di ricorso riferiti a discussione delle acquisizioni probatorie e delle regole procedurali di impugnazione; utilizzati dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria dei giudici di merito.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per lamentare vizio di motivazione e violazione di legge (censure di legittimità sulle prove e sulla motivazione), ma la Corte ha ritenuto le critiche non suscettibili di accoglimento in sede di legittimità perché in gran parte richiesta di rivalutazione del merito.
codice penale, art. 42
Richiamato in rapporto alla sussistenza del dolo (capacità di volere e prevedere l'evento); la Corte ha ritenuto sufficiente la serie di indizi per affermare la volontà di conseguire il risparmio fiscale.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo l'offesa non minimale dato l'ammontare dell'imposta evasa e la sua incidenza.
Massime di principio
- La mera esibizione di pagamenti (assegni/estratti conto) non è sempre sufficiente a provare l'effettività di una prestazione se vi sono altri elementi contraddittori (pagamento parziale, mancanza di documenti dalla controparte, incongruenze contrattuali).
- Più indicatori anomali (assenza di dichiarazioni fiscali della controparte, mancanza di struttura operativa, discrepanze nella causale, errata aliquota IVA, registrazione tardiva) costituiscono elementi indiziari significativi di fatture fittizie e possono legittimare la ricostruzione giudiziaria della inesistenza della prestazione.
- Il risparmio fiscale ottenuto grazie alla fattura fittizia, se significativo rispetto all'imposta dovuta, costituisce elemento rilevante per ricondurre il comportamento al dolo di evadere.
- La richiesta di riesame dei fatti in Cassazione è limitata: non sono ammesse, salvo errori logico-giuridici, richieste di rivalutazione complessiva della prova già apprezzata dai giudici di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente per importi che appaiono "relativamente modesti"; va valutata la reale offensività e l'incidenza dell'evasione rispetto alla posizione fiscale complessiva.
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