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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29620/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fattura per operazioni inesistenti) relativamente alla fattura n. 3/2014 emessa da "Dinamika soc. coop.". Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) contestazione dell'inesistenza oggettiva della prestazione fatturata, sostenendo che la prestazione era reale e che erano stati prodotti assegni ed estratti conto a prova del pagamento; (2) deduzione che gli estratti conto provati in primo grado dimostrerebbero il pagamento integrale o comunque la prova dell'operazione; (3) deduzione di assenza del dolo in quanto mancavano "campanelli d'allarme" e l'entità del risparmio fiscale era modesta rispetto ai ricavi e alla liquidità della società; (4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendo le imposte evase quantificate come relativamente contenute (circa 10.406 euro di IVA e 13.000 euro di IRES).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le censure sui primi due motivi: la sentenza impugnata (unitamente a quella di primo grado) aveva indicato plurimi elementi a sostegno della fittizietà della fattura n. 3/2014, tra cui l'assenza di dichiarazioni fiscali e di struttura organizzativa da parte della "Dinamika soc. coop.", discordanze tra la causale della fattura, il contratto e le dichiarazioni dell'imputato, il pagamento solo parziale della fattura (circa 18.000 euro pagati rispetto a 47.300 euro + IVA indicati), la mancata documentazione a riscontro della presunta compensazione e varie irregolarità formali (registrazione tardiva, errata aliquota IVA indicata, mancata trasmissione di documenti contrattuali). Ha ritenuto infondate anche le censure sul dolo: la serie di anomalie e il consistente risparmio fiscale (10.406 euro IVA + circa 13.000 euro IRES) sono stati considerati elementi idonei a provare la volontà di evadere. Infine, ha escluso la particolare tenuità del fatto, considerando l'ammontare non minimale dell'imposta evasa e la rilevanza rispetto all'imposta d'esercizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma penale che incrimina l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; applicata per affermare la responsabilità penale dell'amministratore che ha utilizzato la fattura per ridurre imponibile e IVA.

  • codice di procedura penale, artt. 559 ss. e 597, comma 1

    artt. 559 ss., 597, comma 1, c.p.p.

    Richiamati nei motivi di ricorso riferiti a discussione delle acquisizioni probatorie e delle regole procedurali di impugnazione; utilizzati dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria dei giudici di merito.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare vizio di motivazione e violazione di legge (censure di legittimità sulle prove e sulla motivazione), ma la Corte ha ritenuto le critiche non suscettibili di accoglimento in sede di legittimità perché in gran parte richiesta di rivalutazione del merito.

  • codice penale, art. 42

    Richiamato in rapporto alla sussistenza del dolo (capacità di volere e prevedere l'evento); la Corte ha ritenuto sufficiente la serie di indizi per affermare la volontà di conseguire il risparmio fiscale.

  • codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo l'offesa non minimale dato l'ammontare dell'imposta evasa e la sua incidenza.

Massime di principio

  • La mera esibizione di pagamenti (assegni/estratti conto) non è sempre sufficiente a provare l'effettività di una prestazione se vi sono altri elementi contraddittori (pagamento parziale, mancanza di documenti dalla controparte, incongruenze contrattuali).
  • Più indicatori anomali (assenza di dichiarazioni fiscali della controparte, mancanza di struttura operativa, discrepanze nella causale, errata aliquota IVA, registrazione tardiva) costituiscono elementi indiziari significativi di fatture fittizie e possono legittimare la ricostruzione giudiziaria della inesistenza della prestazione.
  • Il risparmio fiscale ottenuto grazie alla fattura fittizia, se significativo rispetto all'imposta dovuta, costituisce elemento rilevante per ricondurre il comportamento al dolo di evadere.
  • La richiesta di riesame dei fatti in Cassazione è limitata: non sono ammesse, salvo errori logico-giuridici, richieste di rivalutazione complessiva della prova già apprezzata dai giudici di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente per importi che appaiono "relativamente modesti"; va valutata la reale offensività e l'incidenza dell'evasione rispetto alla posizione fiscale complessiva.

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