Cassazione Penale, Sentenza n. 29626/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 655, 656 e 671 c.p.p. e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che non aveva sospeso l'ordine di carcerazione emesso dal P.M. il 17/03/2025. Mancuso sosteneva che, essendo pendente un incidente di esecuzione (richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.), e non essendo provato che fosse già in carcere al momento dell'esecuzione, l'ordinanza di unificazione delle pene emessa il 18/03/2025 — rideterminando la pena residua al di sotto dei quattro anni — avrebbe dovuto comportare la sospensione o l'annullamento dell'ordine di carcerazione. La difesa prospettava altresì la natura amministrativa dell'ordine di esecuzione e la possibilità di revoca/modifica da parte del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ordine di carcerazione emesso legittimamente dal P.M. il 17/03/2025 non viene annullato dalla successiva rideterminazione della pena intervenuta in data 18/03/2025. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui eventi sopravvenuti che incidono sulla misura della pena, se intervenuti dopo l'emissione del titolo esecutivo, non ne compromettono la legittimità ed efficacia; inoltre ha affermato che le ipotesi tassative di sospensione dell'esecuzione sono quelle previste dall'art. 656 c.p.p. e la pendenza dell'incidente ex art. 671 non rientra tra esse. Ne consegue che il P.M., nell'emissione dell'ordine di esecuzione, agisce secondo obbligo e non ha potere discrezionale di sospensione in tali casi. Per questi motivi l'impugnazione è stata ritenuta infondata e rigettata.
Norme richiamate
Norma richiamata nel contesto delle impugnazioni/executioni; la Corte non ravvisa violazioni ed interpreta la disciplina processuale dell'esecuzione come regolatrice dei limiti dell'impugnazione degli atti esecutivi
Stabilisce le ipotesi tassative di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive: la Corte sottolinea che solo le ipotesi previste da questa norma giustificano la sospensione e che la pendenza dell'incidente ex art. 671 non è contemplata
Disciplina il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena: la Corte ha ritenuto che il provvedimento di unificazione intervenuto dopo l'emissione del titolo esecutivo non comporti la caducazione o inefficacia dell'ordine di esecuzione già legittimamente emesso
Richiamato relativamente agli obblighi del P.M. nella fase esecutiva; la Corte usa la norma per confermare il carattere doveroso (non discrezionale) del compito del P.M. nell'emissione dell'ordine di esecuzione
Massime di principio
- Un ordine di esecuzione (ordine di carcerazione) emesso legittimamente dal P.M. è efficace dalla data della sua emissione: eventi sopravvenuti che rideterminino la pena non cancellano automaticamente l'ordine già prodotto
- La sospensione dell'esecuzione di pene detentive è limitata alle ipotesi tassative previste dall'art. 656 c.p.p.; la semplice pendenza di un incidente di esecuzione ex art. 671 non costituisce motivo di sospensione
- Nella fase dell'emissione dell'ordine di esecuzione il P.M. agisce su un presupposto di doverosità e non di discrezionalità, per cui non è tenuto ad attendere l'esito di procedure conciliative o incidenti che non siano espressamente previste come causa di sospensione
- In situazioni analoghe, per ottenere la sospensione dell'esecuzione occorre far leva su uno degli specifici casi previsti dalla legge (art. 656 e seguenti); argomentazioni basate su ragionevolezza o sul favor libertatis non sono sufficienti a integrare una nuova ipotesi di sospensione
- Se la rideterminazione della pena interviene prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, la situazione va valutata diversamente: l'esito dipende dalla tempistica (tempus regit actum) e dalla misura della pena al momento della formazione del provvedimento esecutivo
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