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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29624/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gurrieri era stato condannato per il fatto occorso il 5 ottobre 2022: avvicinatosi all'auto di Salvatore Di Stefano si presentò come 'il figlio di Peppe Gurrieri' e colpì ripetutamente la vittima con un oggetto metallico acuminato di circa un metro, mirando al torace e al capo e accompagnando i colpi con minacce ("ti ammazzo"), provocando ferite e copioso sanguinamento. Il movente era collegato alla partecipazione del figlio di Di Stefano a una vendita forzata che aveva danneggiato gli interessi della famiglia Gurrieri. In cassazione Gurrieri ha impugnato per: mancata riqualificazione del fatto da tentato omicidio in lesioni volontarie (sosteneva dolo eventuale al più), mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. nonostante il pagamento di 4.000 euro alla vittima, e eccessiva determinazione della pena.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato i motivi in parte e accolto limitatamente quello relativo all'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6. In particolare: è stata confermata la qualificazione del fatto quale tentato omicidio sulla base della pericolosità dell'arma, della reiterazione e violenza dei colpi, dei distretti corporei colpiti, delle minacce proferite e del comportamento complessivo dell'imputato; è stata invece censurata la motivazione della Corte territoriale circa il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno, poiché i giudici non hanno adeguatamente valutato e motivato sull'integralità ed efficacia della riparazione nonostante l'avvenuto pagamento di 4.000 euro. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo all'art. 62, n. 6, e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame su quell'unico profilo; il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante per il risarcimento del danno presuppone un risarcimento integrale ed effettivo; la quietanza liberatoria della parte offesa non vincola il giudice che deve valutare se la riparazione neutralizza la pericolosità sociale del reo. Il pagamento parziale o non effettivo non consente il riconoscimento dell'attenuante, benché possa essere valutato ai fini delle attenuanti generiche.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e ben circoscritte sui vizi di motivazione; una critica meramente discorsiva o generica della motivazione di merito è inammissibile e non consente il sindacato di merito da parte della Corte di legittimità.

Massime di principio

  • Per accertare l'animus necandi in un'aggressione occorre valutare complessivamente: tipo e pericolosità dell'arma, ripetizione e violenza dei colpi, distretti corporei colpiti (torace, capo), frasi minacciose esplicite e comportamento successivo (es. promettere di tornare armato); elementi che, presi insieme, possono giustificare la qualificazione come tentato omicidio.
  • L'abbandono della condotta da parte dell'aggressore non è automaticamente indice di assenza di proposito omicidiario: va scrutinato il contesto (es. disarmo della vittima, rischio di essere bloccato) per distinguere cessazione volontaria da cessazione forzata o occasionale.
  • Il riconoscimento dell'attenuante della riparazione (art. 62, n. 6) richiede che il giudice motivi specificamente sull'integralità ed efficacia del risarcimento; la dichiarazione liberatoria della vittima non vincola il giudice se la riparazione non copre tutte le componenti del danno o non neutralizza la pericolosità sociale.
  • Un versamento parziale o un accordo transattivo non analitico può essere valutato come elemento per le attenuanti generiche, ma non basta di per sé per la speciale attenuante della riparazione integrale.
  • In cassazione il sindacato si limita a vizi di legittimità: per contestare la ricostruzione probatoria occorre indicare in modo preciso dove la motivazione è contraddittoria, illogica o manifestamente insufficiente, altrimenti la censura è inammissibile.

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