Cassazione Penale, Sentenza n. 29623/2025 del 21/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione "per gruppi" di reati. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di valutare, alla luce degli indici sintomatici del vincolo (vicinanza temporale, luoghi, modus operandi, bene giuridico offeso), la richiesta di riconoscimento della continuazione con riferimento a gruppi di reati temporalmente prossimi, limitandosi a motivazione apparente e insufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica anche in sede di esecuzione, e che gli indici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale e similitudine del bene offeso sono utili ma non decisivi da soli. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente: ha escluso il riconoscimento complessivo della continuazione in ragione dell'ampio arco temporale (da due mesi a un anno e otto mesi), della diversità di luoghi e refurtiva, e per l'assenza di prova dello stato di tossicodipendenza al momento dei fatti. Quanto alla richiesta di continuazione per gruppi di reati, la Corte ha osservato che il giudice deve verificare anche tali richieste solo se il ricorrente abbia enucleato i gruppi e addotto specifici indici sintomatici della continuazione parziale; nel caso concreto il ricorrente non aveva fornito elementi diversi dallo status di tossicodipendenza, ritenuto privo di rilievo, quindi il rigetto è stato legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per la richiesta in sede di esecuzione del riconoscimento della continuazione tra sentenze. La Corte conferma che l'istanza va valutata con criteri analoghi a quelli del giudizio di cognizione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento alla disciplina sostanziale della continuazione e all'onere di verifica del giudice circa l'unicità del disegno criminoso; la Corte precisa che il giudicante deve esaminare anche richieste di continuazione parziale quando il ricorrente enuclei gruppi e adduca indici specifici.
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma richiamata con riferimento all'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutelare la privacy.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita e motivata anche in sede di esecuzione: non bastano la mera contiguità temporale o la similitudine del reato per ritenere l'esistenza di un unico disegno criminoso.
- Gli indici rilevanti includono natura dei reati, modalità della condotta, sistematicità delle azioni, contiguità spazio-temporale, causali e ogni altro elemento che possa rivelare un progetto criminoso unitario; nessun indice è conclusivo da solo.
- Se si chiede il riconoscimento della continuazione per gruppi di reati, il richiedente deve enucleare i singoli gruppi e allegare indici specifici per ciascun gruppo: in mancanza, il giudice non è obbligato a svolgere la verifica parziale.
- La motivazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se viziata da illogicità, carenza o travisamento dei fatti; una motivazione adeguata e congrua rende insindacabile la decisione.
- Le istanze infondate o procedimentalmente inadeguate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche per l'irritualità dell'impugnazione.
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