Cassazione Penale, Ordinanza n. 07998/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di euro 2.000 di ammenda per una contravvenzione in materia ambientale. Con il ricorso lamentava, in cinque motivi, l'insussistenza del fatto a suo carico, la particolare tenuità del fatto, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., la prescrizione e, in subordine, la riduzione della pena e la concessione dei benefici di legge. La Corte rileva però che i motivi erano solo enunciati per rubrica e non sviluppati, e che l'atto di impugnazione, pur formalmente proposto come ricorso, era in realtà strutturato come appello, dunque con mezzo non consentito davanti alla Corte di cassazione. Viene anche esclusa la prescrizione, poiché alla data della sentenza non era decorso il termine minimo di quattro anni.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e perché l'impugnazione era stata proposta con un mezzo non consentito, pur in presenza di un giudice astrattamente competente. Per mero tuziorismo osserva inoltre che il reato, contestato al 14 ottobre 2020, non era ancora prescritto alla data della sentenza di primo grado. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice posta a base della condanna per contravvenzione ambientale.
impone il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la loro mera rubricazione senza sviluppo argomentativo rende il ricorso inammissibile.
consente di attribuire all'atto una qualificazione diversa da quella apparente solo quando dall'atto emerga in concreto la diversa natura del mezzo di impugnazione; non opera quando il mezzo sia consapevolmente utilizzato nelle forme del gravame effettivamente prescelto.
il ricorso per cassazione deve essere fondato sui motivi tassativi previsti dalla norma; censure diverse determinano inammissibilità.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
richiamato dal ricorrente come richiesta di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati: la mera elencazione di censure in rubrica, senza sviluppo nel corpo dell'atto, non soddisfa l'onere di specificità.
- La conversione dell'impugnazione opera solo sul piano della conservazione dell'atto, ma non deroga ai requisiti sostanziali e formali propri del mezzo di impugnazione realmente utilizzato o comunque desumibile dall'atto.
- Quando dall'atto risulta che la parte ha consapevolmente utilizzato un mezzo di impugnazione non consentito, non si applica la riqualificazione del gravame, ma si configura l'inammissibilità.
- La verifica sulla prescrizione, se effettuata, va compiuta sulla base della data di commissione del fatto e del termine applicabile; se il termine minimo non è ancora decorso, la causa estintiva non può essere dichiarata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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