Cassazione Penale, Ordinanza n. 17345/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo si deduceva l'insussistenza del reato di ricettazione e il vizio di travisamento della prova, prospettando una censura sostanzialmente sovrapponibile ai motivi già svolti in appello e già disattesi dal giudice di merito. Con il secondo motivo si contestavano il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sul punto fosse carente o illogica. La Corte ha rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate e, quanto al secondo motivo, in parte non deducibili in sede di legittimità nei termini prospettati, poiché la motivazione del diniego delle attenuanti era sufficiente e congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era reiterativo di censure già respinte in appello e comunque infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili al travisamento della prova nei limiti del sindacato di legittimità e gli elementi costitutivi della ricettazione risultavano provati oltre ogni ragionevole dubbio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e la quantificazione della pena era congrua ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato di ricettazione, la cui sussistenza è stata ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio deducibile è quello che emerge dal contrasto tra la motivazione e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato in relazione al controllo di legittimità sulla motivazione, ritenuta nel caso immune da vizi riconducibili alla norma
richiamato dal ricorrente in tema di circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato
utilizzato come criterio di commisurazione della pena, con riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'autore
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile riproporre in modo meramente reiterativo censure già dedotte in appello e specificamente disattese dalla sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede un effettivo contrasto logico tra la struttura argomentativa della decisione e le massime di अनुभवienza o altre affermazioni della stessa sentenza; non è sufficiente una diversa lettura del compendio probatorio.
- La contestazione del travisamento della prova è scrutinabile solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione si discosta in modo evidente dai criteri legali di cui all'art. 133 c.p.; in assenza di illogicità manifeste, la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione.
Come è indicizzato
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