Cassazione Civile, Ordinanza n. 37928/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di recupero relativo al credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, riferito all'anno 2006. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente. In appello, l'Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado e la CTR aveva accolto il gravame, ritenendo che, poiché il contribuente si era conformato alle indicazioni dell'amministrazione finanziaria, non potessero essere applicate sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogicità e travisamento dei fatti, oltre a violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., per avere la CTR individuato erroneamente l'oggetto della lite nel mancato riconoscimento del credito d'imposta a seguito della sospensione dell'agevolazione, invece che nella contestazione della effettiva determinazione e quantificazione del credito; (2) violazione dell'art. 8 l. 388/2000 e dell'art. 3 d.l. 253/2002, per avere la CTR ricondotto la controversia a una fattispecie non pertinente e per avere presupposto che l'oggetto fosse la sospensione del credito, mentre il recupero riguardava la non agevolabilità di alcune spese incrementative prive di autonoma funzionalità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che, dalla motivazione dell'atto di recupero trascritta in ricorso, emergeva che l'Ufficio aveva recuperato il credito d'imposta sulla base della ritenuta non agevolabilità di costi incrementativi relativi a beni privi di autonoma funzionalità rispetto al bene cui accedevano. Ne conseguiva che era erroneo il presupposto della CTR, che aveva invece ricostruito la controversia come se riguardasse il mancato riconoscimento del credito durante il periodo di sospensione disposto dal d.l. 253/2002. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva l'eccezione della resistente sul presunto giudicato esterno, perché i documenti richiamati non erano stati trascritti né allegati in modo adeguato, in violazione del principio di autosufficienza. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
Norme richiamate
norma istitutiva del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate; nella causa rileva per la verifica dell'effettiva spettanza e quantificazione del beneficio fiscale.
disposizione che aveva sospeso temporaneamente l'operatività del credito d'imposta; la Corte chiarisce che essa non coincide con l'oggetto effettivo della contestazione nel caso concreto.
norma invocata per denunciare vizi della motivazione della sentenza tributaria impugnata.
norma richiamata in relazione alla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
richiamo al procedimento camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la corretta individuazione dell'oggetto della controversia è decisiva: se il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto fattuale diverso da quello risultante dall'atto impugnato, la sentenza è cassabile per erronea ricostruzione della lite e per conseguente violazione di legge o vizio motivazionale.
- Quando l'atto di recupero fiscale contesta la non agevolabilità di determinati costi o la non spettanza del credito per difetto dei relativi presupposti, la controversia non può essere confusa con una diversa questione, come quella della sola sospensione temporanea dell'utilizzo del credito.
- L'amministrazione non può irrogare sanzioni o pretendere interessi moratori quando il contribuente si sia conformato alle indicazioni ufficiali fornite dalla stessa amministrazione, salvo che la fattispecie concreta sia effettivamente diversa da quella ricostruita dal giudice di merito.
- L'eccezione di giudicato esterno deve essere supportata, nel giudizio di cassazione, da un adeguato assolvimento dell'onere di autosufficienza mediante trascrizione o allegazione dei provvedimenti su cui si fonda.
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