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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29630/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 159/2011 per "totale apparenza" della motivazione dell'impugnato decreto. La difesa contestava che il provvedimento si fondasse esclusivamente su: (i) due imputazioni ex art. 512‑bis c.p. aggravate dall'art. 416‑bis c.p. (condotte del 2018-2019) per le quali vi è stato solo rinvio a giudizio senza misure cautelari personali, ma solo reali; (ii) una pregressa condanna del 2012 per favoreggiamento aggravato. La ricorrente deduceva l'insufficienza probatoria di tali elementi (rinvio a giudizio e cautela reale) ai fini del giudizio di pericolosità e contestava l'attualità della pericolosità, sostenendo che il sequestro delle aziende nel 2021 avrebbe "destrutturato" l'attualità del pericolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale (in linea con il Giudice di primo grado) fosse adeguata e non meramente apparente: la Corte d'appello aveva descritto gli esiti investigativi sull'operatività della cosca Molè nel mercato del pesce a Gioia Tauro, il ruolo attivo della ricorrente nella gestione delle società Ulisse S.r.l. e NGT S.r.l., i sequestri preventivi del 2021 e gli elementi documentali e intercettivi che dimostravano trasferimenti fraudolenti e schermature con prestanome. Da tali elementi è stata ricavata la continuità e l'omogeneità delle condotte (dal 2012 al 2019 e fino al sequestro 2021), fondate a sostenere la valutazione di attualità della pericolosità sociale. La Corte ha inoltre precisato che, nel giudizio di prevenzione, possono essere valorizzati non solo i precedenti penali definitivi ma anche elementi emergenti da procedimenti pendenti (rinvio a giudizio, misure reali). La difesa ha espresso un dissenso valutativo ma non ha dimostrato una violazione di legge o la mera apparenza della motivazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. a), b) e c)

    L'art. 4 richiede la valutazione del requisito di "attualità" della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che tale requisito possa essere valutato anche sulla base di condotte riferibili a un arco temporale esteso se omogenee e reiterate, e che la mera esistenza di sequestri non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità in assenza di elementi che attestino un mutamento di vita.

  • Codice penale, art. 512‑bis

    Le imputazioni ai sensi dell'art. 512‑bis (intestazione fittizia) sono state valorizzate come indici sintomatici di pericolosità; il rinvio a giudizio per tali reati può concorrere alla valutazione preventiva della pericolosità sociale.

  • Codice penale, art. 416‑bis

    L'aggravante di agevolazione mafiosa attribuisce rilevanza speciale alle condotte riconducibili all'azione della 'ndrangheta; il collegamento con l'associazione mafiosa costituisce elemento idoneo a sostenere l'applicazione di misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione la Corte può valorizzare, oltre alle condanne passate in giudicato, anche elementi emergenti da procedimenti penali pendenti (es. rinvii a giudizio) e misure cautelari reali come indici utili per il giudizio di pericolosità.
  • La 'attualità' della pericolosità sociale non viene automaticamente meno per il solo fatto di un sequestro delle aziende: è necessario dimostrare un concreto e significativo cambiamento della vita o l'assenza di condizioni che rendano ancora operative le logiche criminose precedenti.
  • La continuità, l'omogeneità e la reiterazione di comportamenti illeciti, anche se articolati in anni differenti, possono costituire motivo ragionevole per ritenere la pericolosità attuale, specialmente se le condotte si inscrivono in un medesimo contesto mafioso.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; il semplice dissenso valutativo della difesa sulla valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • Il concetto di "appartenenza" all'associazione mafiosa può includere condotte isolate funzionali agli scopi associativi e non richiede necessariamente la partecipazione strutturale: tali condotte, se provate, sono idonee a giustificare misure di prevenzione.

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