Cassazione Penale, Sentenza n. 29630/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 159/2011 per "totale apparenza" della motivazione dell'impugnato decreto. La difesa contestava che il provvedimento si fondasse esclusivamente su: (i) due imputazioni ex art. 512‑bis c.p. aggravate dall'art. 416‑bis c.p. (condotte del 2018-2019) per le quali vi è stato solo rinvio a giudizio senza misure cautelari personali, ma solo reali; (ii) una pregressa condanna del 2012 per favoreggiamento aggravato. La ricorrente deduceva l'insufficienza probatoria di tali elementi (rinvio a giudizio e cautela reale) ai fini del giudizio di pericolosità e contestava l'attualità della pericolosità, sostenendo che il sequestro delle aziende nel 2021 avrebbe "destrutturato" l'attualità del pericolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale (in linea con il Giudice di primo grado) fosse adeguata e non meramente apparente: la Corte d'appello aveva descritto gli esiti investigativi sull'operatività della cosca Molè nel mercato del pesce a Gioia Tauro, il ruolo attivo della ricorrente nella gestione delle società Ulisse S.r.l. e NGT S.r.l., i sequestri preventivi del 2021 e gli elementi documentali e intercettivi che dimostravano trasferimenti fraudolenti e schermature con prestanome. Da tali elementi è stata ricavata la continuità e l'omogeneità delle condotte (dal 2012 al 2019 e fino al sequestro 2021), fondate a sostenere la valutazione di attualità della pericolosità sociale. La Corte ha inoltre precisato che, nel giudizio di prevenzione, possono essere valorizzati non solo i precedenti penali definitivi ma anche elementi emergenti da procedimenti pendenti (rinvio a giudizio, misure reali). La difesa ha espresso un dissenso valutativo ma non ha dimostrato una violazione di legge o la mera apparenza della motivazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. a), b) e c)
L'art. 4 richiede la valutazione del requisito di "attualità" della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che tale requisito possa essere valutato anche sulla base di condotte riferibili a un arco temporale esteso se omogenee e reiterate, e che la mera esistenza di sequestri non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità in assenza di elementi che attestino un mutamento di vita.
Codice penale, art. 512‑bis
Le imputazioni ai sensi dell'art. 512‑bis (intestazione fittizia) sono state valorizzate come indici sintomatici di pericolosità; il rinvio a giudizio per tali reati può concorrere alla valutazione preventiva della pericolosità sociale.
Codice penale, art. 416‑bis
L'aggravante di agevolazione mafiosa attribuisce rilevanza speciale alle condotte riconducibili all'azione della 'ndrangheta; il collegamento con l'associazione mafiosa costituisce elemento idoneo a sostenere l'applicazione di misure di prevenzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la Corte può valorizzare, oltre alle condanne passate in giudicato, anche elementi emergenti da procedimenti penali pendenti (es. rinvii a giudizio) e misure cautelari reali come indici utili per il giudizio di pericolosità.
- La 'attualità' della pericolosità sociale non viene automaticamente meno per il solo fatto di un sequestro delle aziende: è necessario dimostrare un concreto e significativo cambiamento della vita o l'assenza di condizioni che rendano ancora operative le logiche criminose precedenti.
- La continuità, l'omogeneità e la reiterazione di comportamenti illeciti, anche se articolati in anni differenti, possono costituire motivo ragionevole per ritenere la pericolosità attuale, specialmente se le condotte si inscrivono in un medesimo contesto mafioso.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; il semplice dissenso valutativo della difesa sulla valutazione dei fatti non è sufficiente.
- Il concetto di "appartenenza" all'associazione mafiosa può includere condotte isolate funzionali agli scopi associativi e non richiede necessariamente la partecipazione strutturale: tali condotte, se provate, sono idonee a giustificare misure di prevenzione.
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