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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30595/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato la sentenza di primo grado in tema di trattamento sanzionatorio per il delitto di cui agli artt. 56-319 quater c.p. Il ricorrente deduceva (i) violazione del diritto al contraddittorio e diritto alla trattazione orale (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) perché aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale via PEC e la Corte aveva invece celebrato in forma cartolare senza la presenza delle parti; (ii) vizio di motivazione e di legge rispetto all'applicazione dell'art. 56, comma 3, c.p. (desistenza dall'azione criminale), sostenendo che la desistenza fosse frutto di determinazione autonoma dell'imputato e non di eventi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente che l'imputato avesse rinunciato alla prescrizione con atto depositato il 21/09/2023. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente: la celebrazione del giudizio in forma cartolare nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale del difensore ha determinato una nullità assoluta e insanabile. Per ciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, con indicazione di valutare anche la motivazione sulla dedotta sussistenza della desistenza.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Tutela del giusto processo e del diritto al contraddittorio: la richiesta di trattazione orale rientra nell'ambito della garanzia del contraddittorio e impone l'udienza pubblica quando tempestiva.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Garantisce il diritto a un equo processo; la mancata celebrazione dell'udienza orale dopo tempestiva richiesta può violare l'art. 6 per lesione del contraddittorio.

  • d.l. 137/2020, art. 23-bis

    Norma emergenziale che ha disciplinato procedure cartolari durante la pandemia; la Corte interpreta tale norma nel senso che la richiesta di una delle parti per la trattazione orale fa venir meno la celebrazione in forma cartolare non partecipata.

  • Codice penale, art. 56, comma 3

    Regola la desistenza dall'azione (estinzione del reato se l'autore evita l'evento). Nel caso concreto la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario che la Corte d'appello dia più adeguata motivazione sulla natura della desistenza (se indotta da eventi esterni o da autonoma determinazione).

  • Codice di procedura penale, art. 599

    Indica i casi di rito camerale partecipato; la sentenza richiama che, dopo richiesta tempestiva di trattazione orale, deve applicarsi la disciplina dell'udienza con presenza delle parti salvo i casi tassativi.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato: l'assenza del difensore nei casi obbligatori determina una violazione rilevante del diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 179, comma 1

    Prevede la nullità assoluta per violazioni che incidono sul contraddittorio e sulla presenza obbligatoria del difensore; la Corte ha qualificato la mancata udienza nonostante richiesta come nullità assoluta e insanabile.

  • Norma di carattere processuale: art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la sintesi dei motivi in cassazione; il ricorso è stato ammesso e formulato secondo tale disposizione.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024 (Bonavita, Rv. 286336)

    Principio consolidato secondo cui, nel giudizio cartolare celebrato nella disciplina emergenziale, la tempestiva richiesta del difensore comporta l'obbligo di udienza orale partecipata; la mancata osservanza determina nullità assoluta.

Massime di principio

  • Se il difensore dell'imputato inoltra in modo rituale e tempestivo la richiesta di trattazione orale, la Corte d'appello non può procedere in forma cartolare non partecipata; deve tenersi l'udienza con la presenza delle parti salvo casi tassativi previsti dalla legge.
  • La celebrazione cartolare del processo nonostante una valida richiesta di udienza orale determina una nullità assoluta e insanabile che porta all'annullamento della sentenza di merito e al rinvio per nuovo giudizio.
  • La Corte d'appello deve avvisare le altre parti quando una parte richiede la trattazione orale, per consentire loro di partecipare e determinarsi consapevolmente.
  • La deduzione della desistenza (art. 56 c.p.) richiede una motivazione adeguata: occorre chiarire se la rinuncia all'azione criminosa sia stata determinata da fattori esterni obiettivi o da una libera e autonoma volontà dell'agente; in caso di dubbio la Corte di merito deve motivare meglio.
  • La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato incide sui profili di estinzione del reato e va registrata tempestivamente, ma non toglie il diritto dell'imputato al corretto svolgimento del contraddittorio.
  • In presenza di vizi processuali gravi relativi al diritto di difesa, la Cassazione preferisce spesso l'annullamento con rinvio piuttosto che la cassazione con dichiarazione di prescrizione, perché va garantita la regolare celebrazione del nuovo giudizio.

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