Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha disposto la proroga, per mesi tre, del visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica in arrivo e in uscita del detenuto. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 18-ter, 18 e 41-bis dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 3 CEDU, sostenendo che la misura si sarebbe fondata sulla mera sottoposizione al regime speciale 41-bis e su un'apparente posizione di vertice non ancora inequivocabilmente accertata, senza considerare le deduzioni difensive e senza indicare elementi concreti ulteriori rispetto al mero dato dello status detentivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la motivazione del Tribunale di sorveglianza che, pur concisa, ha indicato elementi concreti giustificativi della proroga del controllo della corrispondenza: rischio di mantenere contatti con esponenti liberi dell'organizzazione 'ndranghetista, esiti investigativi che emergono una posizione di vertice dell'imputato nella consorteria operante a Mileto, e indagini patrimoniali che evidenziano un tenore di vita elevato rispetto alle condizioni economiche note. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a far ragionevolmente dubitare che la corrispondenza potesse veicolare contenuti diversi da quelli apparenti, rientrando nelle esigenze previste dall'art. 18-ter Ord. pen. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 18-ter
limiti e controlli sulla corrispondenza dei detenuti o degli internati possono essere disposti per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati
La norma autorizza limitazioni della corrispondenza per specifiche esigenze investigative o di prevenzione; la relativa misura deve essere motivata su elementi concreti che giustifichino la limitazione.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
Il regime speciale 41-bis rappresenta un contesto rilevante ma la sua mera applicazione non può automaticamente giustificare ulteriori restrizioni; occorrono valutazioni concrete per non rendere la misura automatica.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 18
Richiamato nel ricorso come parte della disciplina sulla corrispondenza, va interpretato congiuntamente all'art. 18-ter nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti del detenuto.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3
Invocato dal ricorrente per profili di trattamento inumano o degradante; la Corte ha ritenuto che la misura impugnata non costituisse violazione, poiché motivata e proporzionata alle esigenze di prevenzione e indagine.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte all'esito del rigetto.
Massime di principio
- La mera sottoposizione al regime 41-bis non è di per sé sufficiente a giustificare automaticamente il controllo o la proroga del visto di controllo sulla corrispondenza; il giudice deve motivare la decisione con elementi concreti.
- La motivazione può essere concisa ma deve indicare fatti o indizi specifici che giustifichino il dubbio che la corrispondenza possa veicolare contenuti pericolosi (es. contatti con affiliati liberi, ruolo di vertice nel sodalizio, riscontri investigativi o patrimoniali).
- Le limitazioni alla segretezza della corrispondenza sono ammissibili nei limiti dell'art. 18-ter Ord. pen., quando risultino necessarie e proporzionate per esigenze investigative o di prevenzione dei reati.
- Le deduzioni difensive che contestano la carenza di prove circa la posizione di vertice richiedono che il giudice affronti e motivi il rigetto di tali censure; l'assenza di una prova assoluta non impedisce al giudice di fondare la misura su indizi concreti valutati nel loro complesso.
- Le doglianze fondate su presunte violazioni di diritti fondamentali (es. art. 3 CEDU) richiedono dimostrare la sproporzione o l'arbitrarietà della misura; se il giudice mostra un bilanciamento adeguato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, la misura è difficilmente censurabile.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione derivano conseguenze economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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