Cassazione Penale, Ordinanza n. 31421/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per una sottrazione di somme da un conto corrente intestato al ricorrente. Ha dedotto: 1) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo un diverso criterio di calcolo del tempo necessario a prescrivere; 2) la violazione di legge per il mancato esame della cointestataria del conto corrente, ritenendo necessaria la sua escussione; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante dell'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. È stata inoltre presentata una memoria con un motivo nuovo, e una successiva memoria tardiva, quest'ultima non considerata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, applicando il criterio di calcolo del termine in presenza di concorso di circostanze ad effetto speciale e del termine aumentato ex art. 161, comma 2, c.p., con conseguente mancato decorso della prescrizione. Ha giudicato generico il motivo sulla mancata escussione della cointestataria, perché non spiegava la necessità assoluta della prova richiesta, a fronte di una motivazione di merito già logicamente adeguata. Ha escluso la censurabilità del motivo sull'aggravante perché si limitava a riproporre doglianze già respinte in appello, senza specifica critica alla sentenza impugnata. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, sulla base di una motivazione non illogica e del richiamo ai precedenti specifici e alla mancanza di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.
In caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, ai fini della prescrizione si applica l'aumento massimo previsto per il concorso di circostanze della stessa specie.
ulteriore termine di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen.
Il termine prescrizionale va ulteriormente aumentato secondo la disciplina della sospensione/interruzione richiamata dalla norma, con conseguente mancato decorso della prescrizione nel caso concreto.
le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza
L'ammissione di nuove prove è rimessa a una valutazione più rigorosa del giudice, sindacabile in cassazione solo se emerge una manifesta assoluta necessità della prova trascurata dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini del computo della prescrizione, quando vi è concorso di circostanze ad effetto speciale, occorre considerare l'aumento massimo previsto per il concorso di circostanze della stessa specie, senza che rilevi il carattere facoltativo dell'ulteriore aumento nei limiti di legge.
- La doglianza relativa alla mancata assunzione di una prova è inammissibile se si limita ad affermarne l'utilità senza spiegare perché essa sia assolutamente necessaria rispetto a una motivazione di merito già coerente e completa.
- In tema di ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p., il sindacato di legittimità è circoscritto ai casi in cui dalla sentenza emerga una manifesta assoluta necessità della prova non assunta.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può consistere nella mera riproposizione delle censure già disattese in appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
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