Cassazione Civile, Sentenza n. 27929/2021 del 13/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva riformato il primo grado riconoscendo la natura subordinata del rapporto intercorrente con la sig.ra Caldora (contratti iniziali del 2/11/2005 con rinnovi e proroghe fino al 2/11/2008) e condannando il Comune al risarcimento nella misura complessiva di venti mensilità ai sensi dell'art.18 L. n.300/1970. Il Comune deduceva violazione di norme sulla stabilizzazione (L. n.244/2007), di disposizioni del D.Lgs. n.165/2001 (art.7, art.35, art.36), della circolare ministeriale, dell'art.18 L.300/1970 e dell'art.2043 c.c., nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo in particolare che non poteva operare una presunzione di danno e che la lavoratrice avrebbe dovuto provare il danno effettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, in caso di illegittima reiterazione di rapporti a termine presso la pubblica amministrazione (o abuso di contratti a termine/proroghe), opera una presunzione legale di danno collegata alla perdita di chance di ottenere rapporti di lavoro stabili; tale danno può essere liquidato con riferimento ai parametri sanzionatori evocati (richiamando l'art.18 L. n.300/1970 come parametro di riferimento per la quantificazione), e non richiede la prova diretta di ogni pregiudizio. La Corte ha precisato che il danno presunto è correlato alla perdita di occasioni di lavoro stabile e non alla conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Ha inoltre rilevato che alcune censure del Comune non erano pertinenti alla motivazione decisoria della sentenza impugnata o riguardavano questioni non appellate (giudicato interno). Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento degli onorari; la Corte ha altresì rilevato l'obbligo eventuale di versamento di un contributo unificato aggiuntivo ai sensi della normativa processuale vigente.
Norme richiamate
articolo 18 L. n. 300/1970
Utilizzato dal giudice come parametro per la quantificazione del risarcimento in caso di abuso di contratti a termine: la liquidazione ha fatto riferimento alle misure sanzionatorie previste dal comma 4 (5 mensilità) e comma 5 (15 mensilità) quale parametro di riferimento per l'ammontare complessivo.
articolo 36 D.Lgs. n. 165/2001
Indicata dalla Corte territoriale come norma che prevede una forma di risarcimento in caso di illegittimità del termine nei contratti con la P.A.; la Corte di Cassazione riconosce la rilevanza della presunzione di danno in tale contesto, collegata all'impossibilità di accesso a rapporti stabili.
articolo 7, comma 6 D.Lgs. n.165/2001
Richiamato dal Comune per sostenere la legittimità dei contratti; la Corte osserva che la questione era stata decisa in primo grado e non reinvocata in appello dall'amministrazione (giudicato interno), quindi non riconsiderabile in cassazione.
articolo 35 D.Lgs. n.165/2001
Richiamato dal ricorrente tra le norme di riferimento sui contratti con la P.A.; la Corte non ha ritenuto decisive tali censure rispetto alla decisione di merito già resa.
Legge 24 dicembre 2007 n.244 (art.3, commi 90-95 e 106)
Normativa sulla stabilizzazione del personale precario evocata dal Comune: la Corte rileva che la sentenza impugnata non si fonda su un diritto alla stabilizzazione previsto da tale legge, perciò la censura non era pertinente alla ratio decidendi.
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro (clausola 5)
Rilevante per la qualificazione dell'abuso di reiterazione di contratti a termine: la clausola 5 vieta l'abuso e giustifica la presunzione di danno a favore del lavoratore in caso di ripetuti rapporti a termine.
art. 2043 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente come base per la responsabilità civile; nondimeno la decisione ha fondato la condanna sul regime speciale previsto per l'abuso dei contratti a termine nella P.A., non su una generale responsabilità extracontrattuale.
art. 360 cod. proc. civ. (n.3) e art. 360-bis cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai motivi di cassazione e alla possibilità di dichiarare il ricorso inammissibile: la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze per difetto di specificità o perché non pertinenti alla decisione impugnata, conformandosi alla giurisprudenza consolidata.
art. 366 n.4 cod. proc. civ.
Applicato per richiedere l'onere di specificità nella denuncia di vizio di motivazione in cassazione; la Corte ha rilevato la mancanza di adeguata specificità in alcune censure.
art. 13 co.1 quater DPR 115/2002 (introdotto dall'art.1 co.17 L. 228/2012)
Norma processuale citata in punto di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine o abuso di proroghe/ rinnovi nella pubblica amministrazione opera una presunzione di danno a favore del lavoratore: non è sempre necessaria la prova specifica del danno.
- La presunzione di danno riguarda la perdita di chances di ottenere un impiego stabile (perdita di occasioni lavorative), non la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
- Per la quantificazione del risarcimento in tali ipotesi i giudici possono fare riferimento ai parametri sanzionatori previsti dall'art.18 L. n.300/1970 (es. 5+15 mensilità) come parametro orientativo, salvo diversificazione motivata.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; questioni non oggetto di appello o che hanno formato giudicato interno non possono essere riesaminate in cassazione.
- Richiamare circolari ministeriali o norme non direttamente decisive senza adeguata specificazione e collegamento logico-fattuale rischia di rendere il motivo inammissibile.
- La giurisprudenza comunitaria (Direttiva 1999/70/CE e clausola 5 dell'Accordo quadro) ha efficacia interpretativa importante nel vietare l'abuso dei contratti a termine e nel fondare la presunzione di danno.
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