Cassazione Civile, Ordinanza n. 33164/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Nel giudizio di merito, una parte aveva proposto opposizione ex art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in favore della consulente tecnica d'ufficio nominata in un precedente procedimento, chiedendo che, accertata la nullità della perizia svolta, fosse dichiarato che nulla era dovuto alla consulente ovvero, in subordine, che il compenso fosse ridotto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e compensato integralmente le spese, motivando solo con riferimento alla fattispecie trattata e alla ridotta attività difensiva svolta. La consulente tecnica ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese senza individuare e indicare specifiche 'gravi ed eccezionali ragioni' e senza una motivazione idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazione totale o parziale delle spese richiede l'esplicita indicazione in motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della decisione; formule generiche o astratte non sono sufficienti. Poiché il Tribunale si era limitato a richiamare in modo non puntuale la fattispecie trattata e la ridotta attività difensiva, la motivazione è stata ritenuta inidonea. Il ricorso è stato quindi accolto, l'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU.
richiamato quale norma che esprime il principio della soccombenza nella regolazione delle spese.
"gravi ed eccezionali ragioni"
la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita solo se sorretta da una motivazione che indichi specificamente le gravi ed eccezionali ragioni della deroga.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge nella statuizione sulle spese.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare in motivazione le specifiche gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio di soccombenza, quando non vi sia reciproca soccombenza.
- L'uso di formule generiche, come il semplice richiamo alla natura della controversia o alla limitata attività difensiva svolta, non è sufficiente a sorreggere la compensazione delle spese.
- La mancanza di una motivazione puntuale sulla compensazione delle spese integra violazione dell'art. 92 c.p.c. e consente il sindacato della Corte di cassazione.
- Quando la motivazione sulla compensazione è solo apparente o astratta, la statuizione sulle spese è cassabile con rinvio al giudice di merito per nuovo esame anche della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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