Cassazione Penale, Ordinanza n. 26520/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo investisse in realtà la valutazione di merito delle prove e l'attendibilità dei testimoni, profili non censurabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e logica. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la sua responsabilità per il delitto di truffa. Con l'unico motivo deduce l'asserita erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza, lamentando in sostanza una non corretta valutazione delle prove dichiarative e delle risultanze processuali. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali, sicché è estranea al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
È il titolo di reato oggetto della declaratoria di responsabilità impugnata; la Corte non entra nel merito della sussistenza del delitto, limitandosi a escludere la possibilità di una rivalutazione probatoria in cassazione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di lettura alternativa delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- La valutazione della rilevanza, attendibilità e prevalenza delle fonti di prova spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o apodittica.
- Nel caso di prova dichiarativa, il controllo di legittimità si limita a verificare se la diversa lettura prospettata dal ricorrente abbia una plausibilità immediata e non richieda ulteriori valutazioni incompatibili con il giudizio di cassazione.
- Non costituisce motivo ammissibile di ricorso per cassazione la semplice contestazione dei contrasti testimoniali, della scelta tra versioni divergenti dei fatti o dell'attendibilità dei testimoni, quando la motivazione del giudice di merito risulti coerente e logica.
Come è indicizzato
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