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Ordinanza

Ordinanza n. 11186/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 8757/2024, resa il 11/09/2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 13049/2023, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici ed all’accredito nel costituendo borsellino elettronico economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di euro 1.500,00”.

Giustizia amministrativa202514601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento di euro 1.500,00, della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 8757/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e all’accredito di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00. Il TAR ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché la documentazione depositata per provare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione consisteva in buste virtuali PEC di accettazione e consegna con allegati illeggibili. È stata inoltre richiamata la necessità, per l’azione di ottemperanza diretta al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, della previa notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e del successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La questione è stata prospettata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sull’ammissibilità né sul merito del ricorso di ottemperanza. Ha rilevato d’ufficio la questione preliminare relativa alla prova della notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede reale del Ministero e ha assegnato alla ricorrente il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e una prova idonea della notificazione, costituita dalle buste virtuali PEC di consegna con allegati leggibili. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con mod. dalla l. 30/1997

    La notifica del titolo va (…) effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato

    Per promuovere l’ottemperanza volta al pagamento di somme di denaro, il titolo esecutivo deve essere notificato all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale; dopo la notificazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare di rito, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione; nel caso concreto il termine è stato fissato in 30 giorni.

  • art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La regola generale sulla notificazione degli atti giudiziali presso l’Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta applicabile alla notificazione del titolo necessaria per promuovere la procedura amministrativa di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza diretta a ottenere dalla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro presuppone la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, non presso l’Avvocatura dello Stato.
  • Dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso per ottemperanza finalizzato al pagamento.
  • La prova della notificazione telematica del titolo esecutivo deve consentire la verifica della consegna del messaggio PEC e della leggibilità degli allegati; buste virtuali con allegati illeggibili non offrono, di per sé, prova idonea dell’adempimento notificatorio.
  • Quando rileva d’ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente incidente sull’ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare alle parti un termine per interloquire sulla questione e, se necessario, per integrare la documentazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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