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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13628/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda agricola nei confronti della cooperativa per il pagamento di una somma fondata su un lodo arbitrale irrituale. Il rapporto tra le parti riguardava il recesso di un socio conferitore dalla cooperativa, il successivo rigetto del recesso da parte della cooperativa, e poi la delibera di esclusione del socio adottata dal consiglio di amministrazione. Nel giudizio arbitrale era stata impugnata la delibera che aveva negato la legittimità del recesso; l'arbitro aveva ritenuto legittima la delibera, dando però atto della cessazione del vincolo sociale a seguito dell'esclusione. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva ritenuto opponibile in compensazione il controcredito della cooperativa, escludendo che si potesse sindacare la delibera di esclusione perché non oggetto del lodo e non impugnata nei termini. La Corte d'appello, invece, ha parzialmente accolto l'appello degli eredi del socio, affermando che il lodo aveva comunque inciso anche sulla legittimità dell'esclusione e che l'efficacia del lodo non precludeva l'accertamento contabile delle partite reciproche; ha però escluso dalla compensazione i costi di gestione non previsti dallo statuto e ha riconosciuto in favore della cooperativa solo una parte del controcredito. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe interpretato erroneamente il lodo arbitrale e avrebbe pronunciato ultra petita, mentre gli eredi hanno resistito con ricorso incidentale sostenendo che il lodo irrituale avesse definito integralmente la controversia e che la clausola statutaria sulla penale fosse nulla o comunque la penale dovesse essere ridotta. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso principale, ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale, ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale relativo alla nullità per indeterminatezza della clausola statutaria che attribuiva al consiglio di amministrazione il potere di determinare la penale, assorbendo il quarto motivo, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i due motivi del ricorso principale, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito dell'interpretazione del lodo arbitrale. Ha poi respinto i primi due motivi del ricorso incidentale, affermando che l'arbitrato irrituale ha efficacia negoziale limitata all'oggetto devoluto e non estende automaticamente effetti preclusivi ad altre questioni non comprese nel lodo; inoltre, non vi erano preclusioni all'esame dell'eccezione di compensazione impropria sulle questioni non decise. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendo nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto la clausola statutaria che prevedeva una penale commisurata alla capacità di conferimento del socio escluso, perché la misura risultava in concreto fissata unilateralmente dal consiglio di amministrazione senza criteri sufficientemente determinati nello statuto. Il quarto motivo, relativo alla riduzione d'ufficio della penale, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 808-ter c.p.c.

    Il lodo irrituale ha natura negoziale; la sua impugnazione e la verifica del suo oggetto si risolvono in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se svolto nel rispetto dei canoni ermeneutici.

  • art. 2533 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'esclusione del socio cooperatore e dei relativi effetti/termini di impugnazione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per il vincolo degli effetti negoziali e la loro estensione entro l'oggetto effettivamente devoluto.

  • art. 1362 c.c.

    Criterio di interpretazione del testo negoziale/lodo, la cui violazione è censurabile solo se la Corte di merito non lo rispetti.

  • art. 1363 c.c.

    Criterio di interpretazione sistematica del testo negoziale/lodo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa decisione ultra petita.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla cessazione del vincolo e ai limiti degli effetti della decisione arbitrale.

  • art. 1346 c.c.

    L'oggetto della penale deve essere determinato o determinabile; l'indeterminatezza comporta invalidità della clausola.

  • art. 1418 c.c.

    La clausola statutaria è nulla se l'oggetto della prestazione penale è indeterminato o indeterminabile.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale deve essere collegata a un criterio predeterminato e non può essere fissata in modo meramente unilaterale e privo di basi determinate.

  • art. 1384 c.c.

    Motivo assorbito; era stata invocata la riduzione d'ufficio della penale per eccessività/iniquità.

Massime di principio

  • L'arbitrato irrituale ha natura negoziale e produce effetti vincolanti solo entro l'oggetto effettivamente devoluto agli arbitri; non può essere esteso in via automatica a questioni diverse non comprese nella controversia sottoposta a decisione.
  • La verifica dell'oggetto del lodo irrituale e la sua interpretazione, se condotte secondo i criteri legali di ermeneutica, costituiscono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione, salvo violazione dei canoni interpretativi o motivazione apparente.
  • L'efficacia preclusiva del lodo irrituale non equivale al giudicato sostanziale: per opporre una preclusione occorre l'identità degli elementi costitutivi dell'azione e, in particolare, di petitum e causa petendi.
  • L'eccezione di compensazione impropria può essere esaminata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quando le relative poste non siano state definitivamente disciplinate dal lodo o dalla precedente decisione arbitrale.
  • La clausola penale deve essere determinata o almeno determinabile sulla base di criteri contenuti nel contratto o nello statuto; è nulla la previsione che rimetta in concreto a una determinazione unilaterale priva di parametri sufficientemente oggettivi.
  • Nei rapporti societari, quando lo statuto collega una penale alla capacità di conferimento del socio, tale parametro deve essere concretamente verificabile sulla base di elementi predeterminati nello statuto stesso, non potendo la misura risultare sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell'organo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpunazione delibere assembleariImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiSocietarioProcesso civileContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

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