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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29448/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cannarozzo ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP di Monza (giudizio abbreviato) per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria (Max Go s.r.l.) e bancarotta fraudolenta documentale (Royal Motors s.r.l.), con unificazione ai fini sanzionatori e aumento di pena per continuazione con precedenti condanne irrevocabili. Ha articolato sette motivi: in particolare ha contestato il rigetto dell'istanza di concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.), sostenendo che il rigetto avrebbe dovuto comportare la prosecuzione del giudizio o il rinvio; ha lamentato l'omessa valutazione di prove e documenti prodotti in appello (tra cui provvedimenti esecutivi che avrebbero inciso sulla determinazione della pena e documentazione su rimborsi tributari e valore dei beni), la mancata considerazione di una pronuncia del giudice dell'esecuzione del 2022 relativa alla continuazione e alla individuazione del reato più grave, la non valutazione di una sentenza di assoluzione in materia tributaria (che avrebbe ridotto il debito fiscale e quindi l'entità della bancarotta impropria), e la carenza di motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il sesto motivo: le parti, nell'udienza con partecipazione, avevano discusso nel merito e il difensore si era riportato ai motivi di appello, implicando la rinuncia a riproporre un nuovo concordato; pertanto non è nata nullità per immediata decisione dopo il rigetto. Ha dichiarato infondato il secondo motivo e inammissibile il terzo perché la richiesta di riconoscimento della continuazione con la sentenza del 2013 non poteva essere decisa in appello senza averla proposta nei modi e tempi prescritti (va proposta con motivi nuovi o in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.). Ha ritenuto manifestamente infondati il quarto, quinto e il settimo motivo: l'Appellante non aveva dedotto specifici motivi di gravame sui singoli profili (esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale) e il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è valutazione di merito insindacabile se motivata. Quindi la sentenza impugnata è confermata e la condanna resta operativa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza [comma 3]. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio [comma 3-bis].

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando l'udienza si svolge con partecipazione delle parti, il rigetto dell'accordo richiede la prosecuzione del giudizio salvo che la parte, intervenendo nel merito, si sia implicitamente limitata ai motivi di appello e abbia quindi rinunciato a riproporre un nuovo concordato; in quel caso la sentenza immediata non è nulla.

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a criteri processuali di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione autorizzasse la rimessione di questioni non devolute.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b), c), d), e))

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i profili di omessa assunzione di prove, mancanza/contraddittorietà della motivazione e ammissibilità, rigettando o dichiarando inammissibili i motivi per carenza di rilevanza o per limiti dell'effetto devolutivo.

  • art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.

    Norma del diritto fallimentare evocata per l'aggravante applicata alla bancarotta fraudolenta; la Corte ha confermato l'applicazione delle aggravanti e le valutazioni connesse.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato rispetto ai profili probatori sul reato di bancarotta; la Corte ha ritenuto irrilevanti documenti non attinenti ai motivi di appello proposti.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e il bilanciamento aggravanti/attenuanti; la Corte ha ricordato che il giudizio di bilanciamento è discrezionale in sede di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 671 c.p.p.

    La Corte ha richiamato la possibilità di proporre in sede esecutiva (art. 671) questioni di continuazione o valutazioni su titoli divenuti irrevocabili dopo la sentenza di primo grado, indicando che tali profili non potevano essere decisi in appello se non proposti nei modi e tempi previsti.

  • art. 585 c.p.p. (comma 4)

    Richiamato per il principio che l'ammissibilità di motivi nuovi in appello richiede specifica proposizione (motivi aggiunti) quando si tratta di questioni sopravvenute; la Corte ha affermato che la continuazione con condanne sopravvenute deve essere invocata con motivi nuovi per essere esaminata in appello.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle forme del procedimento di concordato sulla pena in appello; la Corte ha valutato la disciplina della procedura e la rilevanza del comportamento delle parti in udienza.

  • art. 602 c.p.p. (nella precedente disciplina)

    Citata per richiamare l'evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha regolato l'effetto del rigetto del concordato e la necessità di prosecuzione del dibattimento nel precedente assetto normativo.

  • artt. 178 e 180 c.p.p.

    Riferiti in tema di nullità della sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che riteneva nulla la sentenza quando il rigetto impediva la discussione nel merito.

Massime di principio

  • Il rigetto di un "concordato sulla pena" in appello, se l'udienza si svolge con la partecipazione delle parti, deve essere seguito dalla prosecuzione del giudizio salvo che l'appellante, intervenendo nel merito, si sia implicitamente limitato ai motivi di gravame e abbia rinunciato a riproporre un diverso accordo; in tal caso la decisione immediata non è necessariamente nulla.
  • Il concordato sulla pena non può servire ad ampliare l'oggetto dell'impugnazione oltre l'effetto devolutivo: questioni non proposte con i motivi di appello non possono essere decise attraverso la semplice proposta di concordato.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione con sentenze divenute irrevocabili successivamente alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se proposta con motivi nuovi in appello (art. 585, comma 4) oppure può essere valutata in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.); non è in genere utilizzabile per introdurre nel merito profili non precedentemente devoluti al giudice d'appello.
  • La valutazione del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti costituisce discrezionalità di merito del giudice e in Cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale grave; non è richiesta una disamina analitica di tutti i parametri dell'art. 133 c.p. se la motivazione risulta complessivamente adeguata.
  • Documenti o provvedimenti prodotti in appello sono rilevanti solo se decisivi e se la questione che essi supportano è realmente devoluta al giudice di appello; la mera produzione non obbliga il giudice a modificare la decisione quando i profili sostanziali non sono stati adeguatamente impugnati.
  • Per tutelare il diritto di difesa, se il giudice rigetta un accordo concordato e non procede immediatamente alla decisione, deve consentire alle parti di riproporre l'accordo o proseguire la discussione; tuttavia l'atteggiamento processuale delle parti (es. conclusioni nel merito) può escludere il vizio qualora configuri una rinuncia implicita.

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