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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06710/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società ritenuta non operativa per l'anno d'imposta 2007, determinando presuntivamente il reddito e il valore della produzione netta ai fini IRES e IRAP in applicazione dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994. La società aveva impugnato l'atto, ottenendone l'annullamento in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello con rigetto del ricorso originario. In cassazione la società deduceva due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame della questione di inapplicabilità retroattiva delle modifiche introdotte nel 2006 all'art. 30 della L. n. 724 del 1994 ai contratti stipulati prima della novella; e omesso esame delle oggettive situazioni straordinarie che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi richiesti dalla norma. La società, inoltre, comunicava l'intervenuto fallimento e chiedeva l'interruzione del processo.

La decisione

La Corte ha innanzitutto respinto l'istanza di interruzione, affermando che nel giudizio di cassazione non operano le comuni cause di interruzione del processo perché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio. Nel merito, ha ritenuto che i motivi non denunciassero un vero omesso esame di fatti storici decisivi, ma soltanto questioni giuridiche, argomentazioni difensive ed elementi istruttori, che non rientrano nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La ricorrente, inoltre, non aveva indicato i passaggi della sentenza da cui desumere che la CTR avesse effettivamente applicato il testo modificato della norma. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    "l'istituto di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di cassazione"

    Le cause di interruzione del processo non si applicano al giudizio di cassazione, che è retto dall'impulso d'ufficio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni di diritto, argomentazioni difensive, elementi istruttori o motivi di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre al momento della sua deduzione nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti necessari a supporto del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724 del 1994

    Norma sui parametri presuntivi per la determinazione del reddito delle società non operative; nel caso la ricorrente contestava l'applicazione delle modifiche introdotte nel 2006 e la mancata considerazione di circostanze straordinarie impeditrici.

  • D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006

    Richiamato come fonte delle modifiche all'art. 30 della L. n. 724 del 1994 oggetto di contestazione sulla retroattività.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non si applicano le ordinarie cause di interruzione del processo, poiché il procedimento è governato dall'impulso d'ufficio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile per denunciare questioni di diritto, valutazioni delle prove, argomentazioni difensive o motivi di appello.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • Se il ricorrente non indica i passaggi della sentenza che mostrerebbero l'effettiva applicazione della regola di diritto contestata, la censura non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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