Cassazione Civile, Ordinanza n. 18662/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Verona che, nell'ambito di una opposizione esecutiva, aveva rigettato l'istanza di sospensione, regolato le spese di fase e fissato il termine per introdurre il giudizio di pieno merito. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 24 Cost., 75 e 99 c.p.c., art. 6 TUE e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo che il Tribunale avesse errato nell'escludere la possibilità per la parte di agire personalmente anche senza difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente da una parte che non è abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La decisione richiama l'art. 365 c.p.c. come norma che impone il ministero di un difensore abilitato, ritenuta espressione della discrezionalità legislativa nella conformazione della difesa tecnica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non accolto dalla Corte
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non accolto dalla Corte
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza superare il rilievo di inammissibilità
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza superare il rilievo di inammissibilità
art. 6 TUE
richiamato nel motivo di ricorso come parametro eurounitario, ma non ritenuto idoneo a superare l'obbligo di difesa tecnica
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel motivo di ricorso come parametro eurounitario, ma non ritenuto idoneo a superare l'obbligo di difesa tecnica
richiede il patrocinio di un difensore abilitato per il ricorso per cassazione; la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto/inammissibilità, il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto e proposto con il ministero di un difensore munito di abilitazione davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte di soggetto non abilitato determina l'inammissibilità del ricorso.
- Le norme invocate a tutela del diritto di difesa e dell'accesso al giudice non escludono, nel processo di legittimità, l'onere della difesa tecnica previsto dalla legge nazionale, rientrante nella discrezionalità legislativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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