Cassazione Penale, Sentenza n. 39103/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per lesioni personali (con aggravante per uso d'arma e per prognosi superiore a 40 giorni per Alfredo Sabatino). I principali motivi di ricorso erano: 1) nullità per mancata partecipazione a distanza all'udienza d'appello in base all'art. 23-bis d.l. 137/2020 (richiesta trasmessa via PEC ad indirizzo non corretto); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per eccessiva valutazione delle sole dichiarazioni delle persone offese e dei loro riscontri, nonché mancata rinnovazione dell'istruttoria (in particolare mancata escussione del dott. Francesco Carrino relativo a una prognosi iniziale di 20 giorni) e contestazione dell'aggravante derivante da prognosi superiore a 40 giorni; 3) omissione dell'interrogatorio dopo avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.); 4) mancata esclusione dell'aggravante e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, con contestuale richiesta di rinnovazione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato nei vari profili. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di partecipazione a distanza non fosse stata ritualmente avanzata perché inviata a casella PEC non indicata dal provvedimento direttoriale (quindi mancata la condizione richiesta dall'art. 23-bis e art.24 d.l. 137/2020) e non sussiste nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure generiche e prive di idonea specificazione; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la non necessità di rinnovare l'istruttoria, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la superfluità dell'escussione del dott. Carrino e richiamato il compendio probatorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la richiesta di interrogatorio era relativa a un precedente avviso non comprensivo dell'aggravamento poi contestato; quella relativa al successivo avviso non risulta formulata dall'imputato. Il quarto motivo è stato giudicato generico e privo di confronto puntuale con la motivazione di merito, rilevando inoltre che lo stato di incensuratezza non impone di per sé il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche. In definitiva il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
comma 1 e comma 4 (modalita' di manifestazione della volonta' di comparire e termine perentorio)
La manifestazione della volonta' dell'imputato di comparire a distanza richiede richiesta scritta tramite difensore e deposito secondo le modalita' telematiche e agli indirizzi PEC individuati dal provvedimento direttoriale; l'invio a casella PEC non indicata rende la richiesta non ritualmente avanzata e non determina nullita' dell'udienza
art. 24 decreto-legge 137/2020
comma 4 (deposito con valore legale mediante PEC)
Stabilisce la possibilita' di deposito con valore legale tramite PEC e l'obbligo di usare gli indirizzi pubblicati; il rispetto dell'indirizzo PEC e delle modalita' e' essenziale per la validita' delle istanze telematiche
art. 146-bis d. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle modalita' procedurali emergenziali; la corte ha valutato il rispetto delle modalita' previste per la partecipazione a distanza
comma 1, lett. b), c), d) ed e)
Criteri di censura in cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione ecc.); la Corte ricorda che le censure devono essere specifiche e prospettare il travisamento della prova o lacune motivazionali evidenti per essere accolte
artt. 192 e 194 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione e confronto delle prove; la corte ha ritenuto che le critiche all'attendibilita' delle dichiarazioni fossero generiche e non dimostrassero un travisamento
Disciplina l'interrogatorio dell'imputato dopo avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto non fondata la censura perche' la richiesta era riferita a un precedente avviso non comprensivo dell'aggravante poi contestata
comma 1 (circostanza aggravante per prognosi superiore a 40 giorni)
L'accertamento della prognosi e della sussistenza dell'aggravante richiede valutazione del compendio probatorio; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito e non ha ravvisato l'obbligo di rinnovare l'istruttoria
Stato di incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi per la valutazione attenuante, e la loro assenza giustifica il rifiuto
La rinnovazione dell'istruttoria in appello puo' essere disposta per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; altrimenti resta una facolta' discrezionale del giudice di merito
Prevede la condanna alle spese e, se procedibile, il pagamento alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per ottenere la partecipazione a distanza dell'imputato in tempi di udienza emergenziale occorre rispettare rigorosamente le modalita' telematiche e gli indirizzi PEC indicati dal provvedimento direttoriale; un invio a casella diversa puo' far decadere la richiesta.
- In appello la rinnovazione dell'istruttoria e' eccezionale: va chiesta con specificita' e puo' essere disposta solo se il giudice ritiene che gli atti non siano sufficienti per decidere; in cassazione la mancata rinnovazione e' censurabile solo dimostrando lacune motivazionali manifeste e decisive.
- Le censure in cassazione devono essere puntuali e documentate: un rimando generico alle deduzioni di merito o asserzioni apodittiche sull'inattendibilita' delle prove non e' sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Per contestare un'aggravante basata su una prognosi medica e' necessario portare prova documentale chiara e, se utile, chiedere l'assunzione o la riassunzione specifica della prova per dimostrare che la maggiorazione del decorso sia dovuta a cause estranee.
- La richiesta di interrogatorio dopo avviso di conclusione delle indagini deve essere collegata all'avviso relativo all'assetto probatorio definitivo: richieste riferite a un diverso o precedente avviso possono risultare inefficaci.
- Lo stato di incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; e' necessaria una motivazione che illustri elementi concreti favorevoli alla loro concessione.
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