Cassazione Civile, Ordinanza n. 15848/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito chirografario di importo rilevante, vantato originariamente da un istituto di credito in relazione a una pluralità di rapporti bancari intrattenuti con una società poi fallita. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione, rilevando che quei rapporti erano già stati contestati giudizialmente dalla società poi fallita e che da tali contestazioni emergevano anche ragioni di ripetizione a favore della massa. Il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 l.fall., l'ha respinta osservando che la domanda era stata costruita dalla banca come richiesta di ammissione con riserva ex art. 96 l.fall., ma senza che vi fosse un precedente accertamento giudiziale del credito opponibile al fallimento; ha inoltre ritenuto che una diversa decisione sarebbe stata ultra petitum. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria del credito ha denunciato violazione dell'art. 96 l.fall., sostenendo: a) che il giudizio di appello pendente tra la debitrice e la banca originaria sarebbe stato estinto; b) che la banca non fosse tenuta a chiedere, in quel giudizio, l'accertamento del proprio credito, essendosi limitata a resistere alle domande avverse; c) che, una volta respinta la domanda di ammissione, l'unica strada fosse l'opposizione allo stato passivo e che l'ammissione con riserva fosse comunque una tutela corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, nuova e non autosufficiente la questione dell'asserita estinzione del giudizio pendente in appello, perché sollevata per la prima volta in cassazione e non supportata dalla trascrizione dei documenti richiamati. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 96 l.fall., la Corte ha osservato che il motivo era formulato in modo generico e non si confrontava con la reale ratio del decreto impugnato: il tribunale aveva respinto l'opposizione non solo per l'assenza dei presupposti dell'ammissione con riserva, ma soprattutto perché la domanda non conteneva una richiesta di accertamento in sede fallimentare dello specifico credito, né esisteva un precedente accertamento giudiziale opponibile alla massa. La Corte ha quindi ribadito che il vizio di violazione di legge richiede una specifica critica alla decisione impugnata, con puntuale confronto con la motivazione e con il fatto accertato, e non può risolversi in una mera contrapposizione di tesi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola il giudizio di opposizione allo stato passivo; la Corte ne richiama l'uso nel caso concreto per l'impugnazione del decreto di rigetto dell'ammissione del credito.
la norma sull'ammissione con riserva opera solo nei casi previsti; non consente di prescindere da un precedente accertamento giudiziale del credito opponibile al fallimento, e va interpretata in coordinamento con l'art. 52 l.fall.
è richiamato come principio generale di attrazione concorsuale; l'art. 96 costituisce una deroga e, nel caso, la domanda non era strutturata come richiesta di accertamento in sede fallimentare del credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e intelligibili, non con mere affermazioni astratte.
il motivo di ricorso è inammissibile se non contiene l'esposizione chiara e specifica delle ragioni di censura e il necessario confronto con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
a seguito della declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
serve come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto in modo meramente assertivo: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e spiegare, attraverso un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata, perché l'inquadramento giuridico seguito dal giudice di merito sarebbe errato.
- È inammissibile la censura che introduca per la prima volta in cassazione una questione di fatto o di diritto non trattata nei gradi precedenti, soprattutto quando la stessa richieda la produzione o la trascrizione di atti e documenti non riprodotti nel ricorso.
- L'ammissione con riserva in sede di verifica del passivo presuppone un assetto processuale coerente con la disciplina concorsuale e non può essere usata per ottenere un accertamento del credito svincolato dalle condizioni legali previste; se manca un precedente accertamento opponibile alla massa, il creditore deve domandare l'accertamento del credito in sede fallimentare secondo le regole ordinarie.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta; tuttavia, la qualificazione della domanda e la verifica della sua effettiva portata dipendono dal contenuto sostanziale dell'atto e non da mere etichette formali.
- La censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato è inammissibile, anche se formalmente richiama una norma astrattamente pertinente.
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