Cassazione Penale, Sentenza n. 40850/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello chiedendo la cassazione per due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inutilizzabilità delle risultanze del prelievo ematico, sostenendo che non fosse provato il consenso informato al prelievo effettuato in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria (dal quale risultò un tasso alcolemico di 1,71 g/l); (2) errata applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, CdS, per mancata prova del nesso tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale (si contestava che la Corte di Appello avesse dedotto velocità sostenuta e stato di agitazione non emergenti dall'istruttoria, e mancasse il nesso di strumentalità/occasionalità tra ebrezza e sinistro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mancanza di un consenso scritto renda inutilizzabili gli esami ematici, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 186, comma 5, CdS non richiede un preventivo consenso dell'interessato per il prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria; la Corte d'Appello ha comunque ritenuto che il consenso fosse stato espresso e il prelievo eseguito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio sul nesso fra ebrezza e incidente: il sinistro (uscita di strada con violento impatto contro un albero e lesioni agli occupanti) costituisce un incidente stradale e la dinamica e il livello alcolemico hanno consentito alla Corte di Appello di ritenere provato il collegamento materiale fra lo stato di alterazione e la perdita di controllo del veicolo. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
commi 2, 2-bis, 2-sexies e comma 5
Il comma 5 non richiede preventivo consenso dell'interessato per il prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria; il comma 2-bis configura l'aggravante quando il conducente in stato di ebbrezza "provoca" un incidente, intendendo per incidente qualsiasi turbativa del traffico; non è richiesto un nesso eziologico stretto ma un collegamento materiale per cui lo stato di alterazione abbia inciso sulla capacità di evitare il sinistro.
Costituzione, art. 13, comma 2
Richiama la riserva di legge in tema di limitazioni della libertà personale; la disciplina del prelievo ematico deve essere regolata dalla legge, come avvenuto con l'art. 186 CdS, e quindi non richiede ulteriore consenso quando previsto dalla legge.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere a carico del ricorrente di versare somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa; applicato per imporre il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i criteri sulla responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il prelievo ematico eseguito su richiesta della polizia giudiziaria in relazione a sospetto di guida in stato di ebbrezza è utilizzabile anche in assenza di un consenso formale scritto: l'art. 186, comma 5, CdS non impone un preventivo consenso dell'interessato oltre a quanto richiesto per l'atto sanitario.
- Il giudice può inferire il consenso al prelievo anche dalla condotta fattuale (es. richiesta degli agenti ai sanitari, esecuzione del prelievo senza formale rifiuto).
- Per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, non è necessario provare un nesso eziologico scientifico stretto fra ebrezza e incidente: è sufficiente un collegamento materiale per cui lo stato di alterazione abbia inciso sulla capacità di reazione o di percezione del pericolo, valutato con riferimento alla dinamica del sinistro e al livello alcolemico.
- La valutazione del nesso causale tra ebrezza e incidente spetta ai giudici di merito e può essere desunta da elementi quali dinamica del sinistro, lesioni riportate, velocità, incongruenze nelle dichiarazioni difensive; la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la non manifesta irragionevolezza delle valutazioni di fatto.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende e delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40839/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40842/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40843/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40844/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40845/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40846/2023 del 09/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →