Cassazione Penale, Ordinanza n. 07886/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di una ingente quantità di cocaina ritenuta destinata allo spaccio. La difesa contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, sostenendo che la droga fosse stata rinvenuta fortuitamente e inconsapevolmente nell'autocarro utilizzato per il trasporto di merce alimentare dalla Calabria a Bolzano. Venivano inoltre dedotte l'asserita mancata motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la mancata assunzione della testimonianza di un agente di polizia giudiziaria indicato dalla difesa, l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio, ambiti riservati al giudice di merito quando la motivazione sia congrua, adeguata e logicamente coerente. È stata ritenuta non decisiva e comunque superflua la prova testimoniale richiesta, poiché non idonea a smentire il dato del rinvenimento e della destinazione allo spaccio. La riproposizione delle questioni relative alla lieve entità e alle attenuanti generiche è stata giudicata generica e non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare la richiesta difensiva di esame di un testimone come prova richiesta ex officio o integrativa, ma ritenuta non decisiva e superflua rispetto ai fatti da provare.
La Corte richiama il diniego dell'ipotesi di lieve entità, ritenendo non sindacabile in cassazione la valutazione di merito adeguatamente motivata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto e delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con il compendio probatorio.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria o di assunzione di una testimonianza è infondata quando la prova dedotta non sia specificamente indicata come decisiva rispetto a un punto controverso e, soprattutto, non sia idonea a smentire la ricostruzione già logicamente accertata dai giudici di merito.
- La censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile in cassazione perché generica.
- La deduzione dell'ipotesi di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti e del diniego delle attenuanti generiche richiede una critica specifica alla motivazione di merito; in difetto, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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