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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09488/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità già affermata in primo grado, lamentando: 1) omessa risposta a specifici motivi di gravame e insussistenza di una vera "doppia conforme", per asserito diverso iter argomentativo tra Tribunale e Corte d'appello; 2) violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 3) vizio nella ricostruzione del fatto e nell'individuazione dell'autore; 4) mancata assunzione di una prova decisiva, che la difesa riteneva necessaria; 5) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi fattuali, reiterativi, aspecifici e comunque manifestamente infondati, osservando che la Corte d'appello aveva condiviso la struttura argomentativa del Tribunale e che la motivazione d'appello poteva legittimamente richiamare e fare proprio il ragionamento del primo giudice. Ha inoltre ritenuto che il quinto motivo fosse infondato perché la "prova decisiva" deducibile ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. deve riguardare un fatto certo e non un mezzo dichiarativo da valutare insieme alle altre prove. Il sesto motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato, poiché la pena era stata già sensibilmente ridotta in appello e la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio può essere sintetica quando la pena sia molto inferiore alla media edittale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata assunzione di una prova è deducibile in cassazione solo se si tratta di prova decisiva relativa a un fatto certo nel suo accadimento; non è sufficiente richiamare un mezzo dichiarativo il cui esito debba essere comparato con altre risultanze probatorie.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio rileva in cassazione solo se si traduce in manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, oppure in incompletezza o inesattezza decisiva dei dati probatori utilizzati.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della determinazione della pena è sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza e ai parametri di commisurazione, specie quando la pena applicata sia sensibilmente al di sotto della media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la motivazione della sentenza d'appello può considerarsi sufficiente anche quando si saldi con quella di primo grado, formando un unico percorso argomentativo, purché il giudice del gravame mostri di condividere gli elementi fondanti della decisione e dia conto, anche sinteticamente, delle censure proposte.
  • Non è necessario che il giudice d'appello confuti analiticamente ogni deduzione difensiva: sono implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la decisione adottata, se la motivazione complessiva è логica e adeguata.
  • La censura di violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può risolversi in una rilettura del merito, essendo scrutinabile in cassazione solo quando il vizio si traduca in una manifesta illogicità decisiva o in un uso probatorio incompleto o inesatto.
  • La doglianza di mancata assunzione di prova decisiva è ammissibile solo se riguarda un fatto certo e specifico; non basta invocare una prova dichiarativa che richieda comunque una valutazione comparativa con il restante compendio probatorio.
  • La motivazione sulla pena può essere particolarmente sintetica quando il giudice irroghi una sanzione significativamente inferiore alla media edittale, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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