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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria n. 42/07/2012, depositata il 22 febbraio 2013, contestando la decisione che aveva ritenuto tempestiva la richiesta di rimborso dell’IRPEF trattenuta nel 2004 sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo. La CTR aveva fatto decorrere il termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 dalla pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia UE n. 16/2008, che aveva rimosso la disparità di trattamento tra lavoratori uomini e donne. L’Agenzia sosteneva invece che si applicasse il termine di decadenza dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta, e che i principi dell’overruling non potessero modificarne la decorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha applicato il principio secondo cui il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento o dalla ritenuta, anche quando l’incompatibilità della norma nazionale con il diritto UE sia dichiarata successivamente. Poiché la ritenuta era stata effettuata nel 2004 e la domanda era stata presentata il 10 novembre 2009, oltre il termine di 48 mesi, la richiesta era decaduta. Spese compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria ( D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario

    Il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile con il diritto UE la disciplina nazionale.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso direttamente la controversia nel merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma fiscale con il diritto dell’Unione europea non fa decorrere nuovamente il termine per chiedere il rimborso: il contribuente deve rispettare il termine calcolato dalla data del versamento o della ritenuta.
  • Quando una domanda di rimborso è presentata oltre il termine di 48 mesi previsto per la ritenuta, è tardiva anche se fondata su una pronuncia UE intervenuta dopo il pagamento.
  • Se i fatti necessari sono già accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

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