Cassazione Penale, Sentenza n. 9420/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo del velivolo Piper PA 28 RT targato N277MH per evasione dell'IVA all'importazione (diritti di confine) per un ammontare contestato di euro 33.000,00. Il ricorrente ha dedotto: (1) questione di diritto sulla retroattività/irretroattività della modifica legislativa (d.lgs. n. 75/2020) che ha abbassato la soglia di rilevanza penale da 50.000 a 10.000 euro, sostenendo che la violazione fosse già esaurita come illecito amministrativo anteriore e quindi non soggetta alla nuova incriminazione; (2) censura della valutazione probatoria adottata dalla Guardia di Finanza (indagini di mercato) e della relativa valutazione del valore del velivolo, ritenendo più attendibile il contratto di compravendita e il bonifico prodotto in copia.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rigettato il rilievo del ricorrente affermando la natura permanente del reato di evasione dell'IVA all'importazione: la condotta si esaurisce solo con la regolarizzazione/cessazione della circolazione illecita del bene, perciò la modifica normativa del 30/07/2020 (d.lgs. n. 75/2020) che ha ridotto la soglia a 10.000 euro è applicabile alle condotte ancora perduranti e non esaurite. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attiene alla valutazione motivazionale (tenuta della prova) e non ad una violazione di legge; inoltre il giudice del riesame aveva motivato che i documenti prodotti erano in lingua straniera senza traduzione e che il bonifico non provava in modo certo il vero prezzo, così giustificando l'affidamento alle indagini di mercato della G.d.F. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 75/2020 (modifica d.lgs. n. 8/2016)
art. 4, comma 1; decorrenza 30/07/2020
Ha ridotto la soglia di rilevanza penale dei diritti di confine a euro 10.000,00; applicabile alle condotte permanenti protrattesi oltre la data di entrata in vigore
art. 1, comma 4 (nella formulazione risultante dopo la modifica)
Disciplina la non applicabilità della penale rilevanza per alcune violazioni salvo che i diritti di confine superino la soglia prevista (ora 10.000 euro)
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
art. 216, art. 250, art. 282
Normativa storica sul contrabbando e sulle violazioni doganali; la fattispecie contestata (sottrazione al pagamento dei diritti di confine per aeromobili) rientrava nel testo originario richiamato e è stata ricondotta in continuità normativa nel d.lgs. n. 141/2024
art. 27, art. 73, art. 94
Nuova disciplina nazionale complementare al codice doganale dell'UE che ripropone e riforma le fattispecie di contrabbando; art.73 richiama le norme unionali sulla ammissione temporanea e sulle violazioni, art.27 definisce i "diritti doganali" includendo l'IVA all'importazione, art.94 (richiamando art.301 d.P.R. 43/1973) prevede la confisca in caso di contrabbando
Regolamento Delegato (UE) n. 2446/2015
Fissa i termini massimi di permanenza per mezzi di trasporto (6 mesi per aeromobili ad uso privato); oltre tale termine nasce l'obbligazione doganale
art. 325, art. 606, art. 616 c.p.p.
Art.325: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare reali è ammesso solo per violazione di legge; art.606: previsioni sui motivi di ricorso in cassazione (lett. b e c richiamate dal ricorrente); art.616: statuizioni sulle spese e sanzioni per ricorso inammissibile
Costituzione
Art.25 citato in relazione al principio di legalità e irretroattività della legge penale più grave; art.111 evocato in ordine al giusto processo (motivazione e tutela difensiva) ma la Corte ha ritenuto le censure processuali non fondate
Consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per determinare l'importo di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Massime di principio
- La violazione del pagamento dei diritti di confine e dell'obbligo di nazionalizzazione di mezzi non unionali ha natura permanente: si considera protratta fino alla regolarizzazione o cessazione della circolazione illecita, quindi una successiva inasprimento normativo può trovare applicazione per condotte ancora perduranti.
- La modifica legislativa che abbassa la soglia di punibilità (es. a euro 10.000) si applica alle condotte permanenti non ancora esaurite alla data di entrata in vigore della norma, senza violare il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): le doglianze che attengono alla sufficienza o alla valutazione della motivazione del giudice del riesame sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
- Quando si contesta la determinazione del valore di un bene ai fini di sequestro preventivo occorre offrire contestazione puntuale e prove idonee (documenti tradotti, elementi che dimostrino il vero prezzo o la non attendibilità delle indagini di mercato); la mancata traducibilità o insufficienza documentale può giustificare il rifiuto di riconoscere il valore dichiarato.
- Per opporsi efficacemente a una misura cautelare reale fondata su indagini di mercato occorre illustrare concretamente le ragioni per cui tali indagini sarebbero erronee e fornire prove precise e documentate che dimostrino un diverso valore o la correttezza dell'operazione (contratti, pagamenti tracciati, traduzioni, perizie).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →