Cassazione Penale, Sentenza n. 32495/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna la sentenza che lo ha condannato a €10.000 per il reato previsto dall'art.14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998. I motivi di impugnazione sono: (i) omissione di valutazione di un "giustificato motivo" che avrebbe giustificato l'inosservanza dei provvedimenti di espulsione (situazione di ordine di esecuzione pendente dal 16/11/2018, assenza di documenti e condizioni economiche precarie); (ii) contrasto della normativa nazionale con la direttiva 2008/115/CE, con conseguente disapplicazione di atti amministrativi successivi al 24/12/2010; (iii) illegittimità del decreto di espulsione per mancato nulla osta ex art.13, comma 3, d.lgs. 286/1998 e conseguente ineseguibilità dopo l'irrevocabilità della condanna e l'emissione dell'ordine di esecuzione; (iv) carenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art.14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998; (v) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il Tribunale ha rilevato che la motivazione della sentenza del Giudice di Pace è stata depositata e letta contestualmente ai sensi dell'art.544, comma 1, c.p.p., per cui il termine di impugnazione è di 15 giorni ex art.585, comma 1, lett. a), c.p.p. Il ricorso è pervenuto via PEC il 22/02/2025, oltre il termine decadenziale; l'assenza personale del ricorrente è irrilevante perché è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art.420‑bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna (agevolazione di soggiorno irregolare). Nel provvedimento di rigetto non è stata data un'interpretazione sul merito dell'articolo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.
art. 14‑quater, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla difesa in relazione all'esistenza di un "giustificato motivo"; anche su questo punto il Tribunale non è entrato nel merito per l'inammissibilità procedurale dell'impugnazione.
direttiva 2008/115/CE
Richiamata dalla difesa come strumento di disapplicazione della normativa nazionale anteriore; il giudice di merito non ha valutato il conflitto tra normativa nazionale e direttiva a causa della inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998
Norma che disciplina il nulla osta all'espulsione quando pendono procedimenti penali: la difesa ne deduce la nullità del decreto di espulsione, ma il tribunale non si è pronunciato sul punto per ragioni procedurali.
Il deposito e la lettura contestuale della motivazione comportano che il termine per proporre impugnazione sia quello breve previsto per le sentenze pronunciate con motivazione immediata.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione delle sentenze pronunciate con motivazione contestuale/depositata immediatamente; applicato dal giudice per dichiarare tardivo il ricorso.
Prevede che l'imputato è rappresentato dal difensore se assente; ne consegue che la notifica della sentenza non è necessaria nelle ipotesi previste dalla norma, rendendo irrilevante l'assenza del ricorrente ai fini del termine di impugnazione.
Consente la condanna per responsabilità per l'ingiustificata proposizione dell'impugnazione; il tribunale ha disposto il versamento di €3.000 alla cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Giurisprudenza richiamata come parametro per la determinazione della responsabilità e della sanzione pecuniaria in caso di impugnazione manifestamente inammissibile o colposa.
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza è depositata e letta contestualmente ai sensi dell'art.544 c.p.p., il termine per impugnare è di 15 giorni ex art.585 c.p.p.; occorre calcolare con attenzione tale termine e inviare il ricorso entro i termini decadenziali.
- L'assenza personale dell'imputato è irrilevante se è rappresentato dal difensore (art.420‑bis c.p.p.); la notifica personale della sentenza non sempre è necessaria per far decorrere i termini di impugnazione.
- Le questioni di merito (es.: giustificato motivo per inadempienza dell'espulsione, nullità del decreto per mancato nulla osta, contrasto con direttive UE, carenza dell'elemento psicologico, circostanze attenuanti) devono essere introdotte tempestivamente: la loro valutazione può essere preclusa se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
- In casi simili è essenziale conservare e documentare tempestivamente elementi probatori relativi all'impossibilità di ottemperare all'espulsione (es. condizioni economiche, mancanza di documenti, provvedimenti pendenti) e proporre impugnazioni o rimedi straordinari nei termini previsti.
- Se si ritiene che un atto amministrativo sia incompatibile con una direttiva europea, occorre sollevare la questione entro strumenti e termini appropriati e, se necessario, chiedere la disapplicazione in sede giudiziaria prima che scada il termine per l'impugnazione penale.
- La tardiva proposizione dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; valutare con il difensore la tempestività e la fondatezza dell'impugnazione per evitare conseguenze economiche.
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