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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32495/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugna la sentenza che lo ha condannato a €10.000 per il reato previsto dall'art.14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998. I motivi di impugnazione sono: (i) omissione di valutazione di un "giustificato motivo" che avrebbe giustificato l'inosservanza dei provvedimenti di espulsione (situazione di ordine di esecuzione pendente dal 16/11/2018, assenza di documenti e condizioni economiche precarie); (ii) contrasto della normativa nazionale con la direttiva 2008/115/CE, con conseguente disapplicazione di atti amministrativi successivi al 24/12/2010; (iii) illegittimità del decreto di espulsione per mancato nulla osta ex art.13, comma 3, d.lgs. 286/1998 e conseguente ineseguibilità dopo l'irrevocabilità della condanna e l'emissione dell'ordine di esecuzione; (iv) carenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art.14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998; (v) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il Tribunale ha rilevato che la motivazione della sentenza del Giudice di Pace è stata depositata e letta contestualmente ai sensi dell'art.544, comma 1, c.p.p., per cui il termine di impugnazione è di 15 giorni ex art.585, comma 1, lett. a), c.p.p. Il ricorso è pervenuto via PEC il 22/02/2025, oltre il termine decadenziale; l'assenza personale del ricorrente è irrilevante perché è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art.420‑bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998

    Norma sostanziale cui si riferisce la condanna (agevolazione di soggiorno irregolare). Nel provvedimento di rigetto non è stata data un'interpretazione sul merito dell'articolo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.

  • art. 14‑quater, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dalla difesa in relazione all'esistenza di un "giustificato motivo"; anche su questo punto il Tribunale non è entrato nel merito per l'inammissibilità procedurale dell'impugnazione.

  • direttiva 2008/115/CE

    Richiamata dalla difesa come strumento di disapplicazione della normativa nazionale anteriore; il giudice di merito non ha valutato il conflitto tra normativa nazionale e direttiva a causa della inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Norma che disciplina il nulla osta all'espulsione quando pendono procedimenti penali: la difesa ne deduce la nullità del decreto di espulsione, ma il tribunale non si è pronunciato sul punto per ragioni procedurali.

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    Il deposito e la lettura contestuale della motivazione comportano che il termine per proporre impugnazione sia quello breve previsto per le sentenze pronunciate con motivazione immediata.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione delle sentenze pronunciate con motivazione contestuale/depositata immediatamente; applicato dal giudice per dichiarare tardivo il ricorso.

  • art. 420‑bis, c.p.p.

    Prevede che l'imputato è rappresentato dal difensore se assente; ne consegue che la notifica della sentenza non è necessaria nelle ipotesi previste dalla norma, rendendo irrilevante l'assenza del ricorrente ai fini del termine di impugnazione.

  • art. 616, c.p.p.

    Consente la condanna per responsabilità per l'ingiustificata proposizione dell'impugnazione; il tribunale ha disposto il versamento di €3.000 alla cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186

    Giurisprudenza richiamata come parametro per la determinazione della responsabilità e della sanzione pecuniaria in caso di impugnazione manifestamente inammissibile o colposa.

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza è depositata e letta contestualmente ai sensi dell'art.544 c.p.p., il termine per impugnare è di 15 giorni ex art.585 c.p.p.; occorre calcolare con attenzione tale termine e inviare il ricorso entro i termini decadenziali.
  • L'assenza personale dell'imputato è irrilevante se è rappresentato dal difensore (art.420‑bis c.p.p.); la notifica personale della sentenza non sempre è necessaria per far decorrere i termini di impugnazione.
  • Le questioni di merito (es.: giustificato motivo per inadempienza dell'espulsione, nullità del decreto per mancato nulla osta, contrasto con direttive UE, carenza dell'elemento psicologico, circostanze attenuanti) devono essere introdotte tempestivamente: la loro valutazione può essere preclusa se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
  • In casi simili è essenziale conservare e documentare tempestivamente elementi probatori relativi all'impossibilità di ottemperare all'espulsione (es. condizioni economiche, mancanza di documenti, provvedimenti pendenti) e proporre impugnazioni o rimedi straordinari nei termini previsti.
  • Se si ritiene che un atto amministrativo sia incompatibile con una direttiva europea, occorre sollevare la questione entro strumenti e termini appropriati e, se necessario, chiedere la disapplicazione in sede giudiziaria prima che scada il termine per l'impugnazione penale.
  • La tardiva proposizione dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; valutare con il difensore la tempestività e la fondatezza dell'impugnazione per evitare conseguenze economiche.

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