Cassazione Penale, Sentenza n. 1395/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (capo Q) e per due estorsioni aggravate (capi G e U). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione contestando la sussistenza dei gravi indizi: critica l'attendibilità, la genericità e le incongruenze temporali delle dichiarazioni dei collaboratori (Chindemi, Liuzzi, Cristiano, Gennaro, Lucibello, De Carlo, fratelli Berna), invoca incompatibilità delle dichiarazioni con la detenzione del Condello, contesta la valutazione delle intercettazioni (conversazione Molinetti) e l'interpretazione delle presunte intestazioni fittizie; lamenta inoltre che il Tribunale non abbia considerato le dichiarazioni del Labate prodotte in sede di riesame e manca prova concreta del ruolo dirigenziale attribuito all'indagato. I difensori hanno poi depositato motivi nuovi reiterando le medesime censure.
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte conferma l'ordinanza del Tribunale che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere a carico di Condello. La decisione si basa sulla valutazione complessiva del compendio indiziario: la convergenza delle dichiarazioni dei vari collaboratori circa l'assunzione della reggenza del sodalizio da parte del Condello è ritenuta sufficiente a formare gravi indizi di colpevolezza; le obiezioni difensive su singoli elementi (incompatibilità temporali, contraddizioni, omissioni istruttorie) sono giudicate generiche o insufficienti a dimostrare la decisività degli elementi eventualmente trascurati. Quanto alle estorsioni, la Corte ritiene valido il ricorso ai racconti dei fratelli Berna purché corredati da riscontri estrinseci tendenzialmente individualizzanti; l'alibi probatorio del Labate non è considerato decisivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato di associazione mafiosa è ritenuto contestato; la valutazione ha riguardato la posizione dirigenziale dell'indagato all'interno del sodalizio e i fatti sintomatici dell'assunzione di un ruolo apicale.
Richiama il criterio della sufficiente gravità degli indizi ai fini della misura cautelare; la Corte rileva che il giudice del riesame ha correttamente valutato la convergenza indiziaria richiesta dalla norma.
Norma richiamata rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da indagati/imputati in procedimenti connessi: tali dichiarazioni possono integrare gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci, anche solo tendenzialmente individualizzanti.
Giurisprudenza di legittimità (sentenze richiamate)
Sez. 4, Sentenza n. 22740 del 16/07/2020; Sez. 6, Sentenza n. 45441 del 07/10/2004; Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006
Confermano il principio che, in sede cautelare, le dichiarazioni di coindagati/coimputati richiedono riscontri estrinseci anche parziali per integrare gravi indizi e che la fase cautelare ammette un grado di probabilità sufficiente senza certezza definitiva.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi in sede cautelare è complessiva: il giudice apprezza la convergenza complessiva del materiale indiziario, non singoli elementi isolati.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di coindagati possono valere come elementi indiziari rilevanti se, pur non coincidenti nei dettagli, convergono su fatti essenziali (es. ruolo di vertice nell'associazione).
- Se si eccepiscono incompatibilità temporali o contraddizioni nelle dichiarazioni, è necessario indicare e documentare esplicitamente le risultanze che provano l'errore temporale: obiezioni generiche non sono persuasive.
- Le dichiarazioni rese da persone coinvolte in procedimenti connessi richiedono riscontri estrinseci almeno tendenzialmente individualizzanti per integrare gravi indizi; la mera presenza di accuse reciproche non è automaticamente decisiva.
- L'omessa menzione di una prova in motivazione non determina automaticamente l'annullamento della decisione: il ricorrente deve dimostrare che l'elemento ignorato sarebbe stato decisivo per l'esito.
- Le intercettazioni ambigue o con significato incerto necessitano di riscontri esterni per assumere rilevanza indiziaria; il giudice valuta l'intero contenuto captato e le possibili interpretazioni.
- La produzione di "motivi nuovi" dopo l'udienza richiede che il ricorrente dimostri concretamente il contenuto e la decisività di tali elementi per influenzare la decisione cautelare.
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