Cassazione Penale, Ordinanza n. 21788/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. Dal testo emerge che i motivi, non formulati in modo specifico, si riducevano sostanzialmente a due doglianze: una sulla responsabilità penale e una sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure di merito come se fosse un terzo grado di appello, senza indicare reali vizi di legittimità della motivazione; il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la valutazione del trattamento sanzionatorio è materia di merito e la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta adeguata, avendo escluso che il solo dato economico bastasse a ridimensionare l'entità del danno, giudicato invece particolarmente significativo per le concrete modalità del fatto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della doglianza sul trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che la valutazione della circostanza attenuante e del danno compete al giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione che ne esclude/ridimensiona la rilevanza è ritenuta adeguata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: sono deducibili solo vizi di motivazione nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza, non già una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate in appello, senza individuare specifici errori di diritto o deficit argomentativi della decisione impugnata, sono manifestamente infondate.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo se la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p., il mero parametro economico non è di per sé decisivo: il giudice può valorizzare le concrete modalità del fatto e l'effettiva significatività del danno per escludere o ridimensionare la circostanza attenuante.
Come è indicizzato
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