Cassazione Civile, Ordinanza n. 29107/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce dalla costituzione, mediante atto notarile del 22 dicembre 2008, di un fondo patrimoniale da parte di due coniugi, con conferimento dell'usufrutto vitalizio della moglie e della nuda proprietà del marito su un compendio immobiliare. Una banca, creditrice dei coniugi in quanto fideiussori di una società debitrice, aveva chiesto in giudizio la declaratoria di simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo del fondo. Nel corso del giudizio di primo grado era poi intervenuta un'altra banca, anch'essa creditrice dei coniugi, proponendo domande analoghe; la sua costituzione era avvenuta con atto non notificato ai contumaci. In appello, dopo la cessione del credito originario e la successiva costituzione della mandataria del cessionario, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile tale intervento, ma aveva comunque deciso nel merito confermando l'accoglimento della revocatoria anche a favore della cedente/cessionaria. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 100 e 111 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., perché la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'intervento del cessionario e tuttavia aveva ugualmente accolto la revocatoria proposta dalla cedente, che nel frattempo aveva ceduto il credito; 2) violazione degli artt. 292 e 153, comma 2, c.p.c., per avere la Corte deciso nel merito la domanda dell'altra banca nonostante l'omessa notificazione dell'intervento ai contumaci e senza rimessione in termini; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 161, 162 e 292 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe solo esaminato i motivi di gravame senza pronunciarsi realmente sulla domanda dell'interveniente; 4) violazione degli artt. 292, 161, 162 e 354, comma 4, c.p.c., per mancata rinnovazione degli atti nulli; 5) violazione dell'art. 105 c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c., assumendo che l'intervento del terzo creditore fosse inammissibile poiché non relativo al medesimo oggetto sostanziale della controversia, essendo ciascuna azione revocatoria personale e autonoma rispetto al credito fatto valere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo fondate le censure contro la sentenza d'appello nella parte in cui aveva deciso nel merito le domande dell'interveniente/cessionaria e dell'altro creditore senza spiegare coerentemente il rapporto tra inammissibilità dell'intervento e decisione di merito, e senza chiarire perché l'intervento ex art. 105 c.p.c. fosse ammissibile in una revocatoria relativa a un credito diverso. È stata quindi cassata la sentenza impugnata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha valorizzato il principio per cui, in caso di intervento del terzo in giudizio ex art. 105 c.p.c. in un'azione revocatoria, il diritto fatto valere deve essere dipendente dall'oggetto sostanziale della controversia originaria; inoltre, ha rilevato che l'omessa notifica dell'atto di intervento al contumace comporta nullità dell'atto e richiede una motivazione effettiva e coerente sulle conseguenze processuali.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta carenza di interesse/processuale legittimazione della parte intervenuta dopo la cessione del credito
richiamato per escludere che il cessionario subentri automaticamente nel diritto controverso nell'azione revocatoria
azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce la natura personale dell'azione e la necessità di un rapporto con il credito azionato
l'atto di intervento con domande nuove deve essere notificato alle parti contumaci; l'omissione comporta nullità
invocato dai ricorrenti per contestare l'assenza di rimessione in termini
richiamato per la nullità della sentenza derivante dai vizi processuali denunciati
richiamato per le conseguenze delle nullità processuali e la loro sanatoria/rinnovazione
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione degli atti nulli
l'intervento volontario del terzo è ammissibile solo se il diritto fatto valere è relativo all'oggetto sostanziale della controversia o dipendente dal titolo dedotto nel processo
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
fondamento dei motivi di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
fondamento delle censure per violazione/falsa applicazione di norme processuali e sostanziali
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'intervento volontario del terzo creditore è ammissibile solo se il diritto fatto valere è connesso all'oggetto sostanziale della controversia originaria, da identificarsi con petitum e causa petendi; la mera identità di questioni giuridiche non basta.
- L'azione revocatoria ha natura personale e giova solo al creditore che la esercita; creditori diversi che impugnano lo stesso atto di disposizione non danno luogo a un'unica causa inscindibile, ma a cause autonome riunite per connessione.
- L'atto di intervento contenente domande nuove deve essere notificato alle parti contumaci, perché la comparsa di intervento funziona come una citazione e deve portare a conoscenza del contumace la presenza della nuova parte e le sue richieste.
- L'omessa notifica dell'intervento al contumace determina una nullità processuale che richiede una motivazione coerente sulle conseguenze della nullità stessa; il giudice non può limitarsi ad affermazioni tra loro incompatibili o apodittiche.
- Se il giudice dichiara inammissibile l'intervento di una parte ma poi decide ugualmente nel merito sulla domanda da essa proposta, la motivazione deve chiarire in modo espresso la base processuale che consente tale decisione, altrimenti la sentenza è affetta da motivazione apparente o da vizio di nullità.
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