Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, a seguito della liquidazione della dichiarazione Mod. 770/1995 per l’anno d’imposta 1994. La società aveva dedotto la decadenza dal potere di riscossione e contestato la cartella. In cassazione ha anzitutto denunciato la nullità della sentenza della C.T.R. per violazione del contraddittorio: l’appello dell’Agenzia non sarebbe stato validamente notificato presso il domicilio eletto del difensore. Ha inoltre censurato, con il secondo motivo, la declaratoria di tardività del ricorso contro l’Ufficio e, con il terzo, la decisione sul ricorso contro il concessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: le due raccomandate contenenti l’appello, pur indirizzate rispettivamente alla società presso il domicilio eletto del difensore e alla società presso la propria sede, furono ricevute entrambe dalla stessa persona presso la banca. L’attestazione postale provava consegna, data e destinatario materiale, ma non la ricezione da parte del difensore domiciliatario; la società, rimasta assente nel giudizio d’appello, non aveva sanato la nullità per raggiungimento dello scopo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 62/36/2009, depositata il 16 giugno 2010, è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Non è stata quindi decisa definitivamente la questione della decadenza dalla riscossione né quella della tardività dei ricorsi originari.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 17, commi 1 e 2

    Entrambe le notifiche pertanto, ancorchè di plichi rispettivamente destinati alla Banca contribuente e al suo domiciliatario, sono state ricevute nella stessa data e dallo stesso operatore per conto della banca, e non già, come prevede il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1 "salva consegna a mani proprie" (nel caso di persona giuridica da intendersi a mani del rappresentante legale: v. Cass. n. 3245 del 2005) "nel domicilio eletto" che, ai sensi del comma 2 stesso articolo, ha "effetto anche per i successivi gradi del processo".

    Gli atti processuali devono essere notificati al domicilio eletto, con effetto anche nei gradi successivi. La consegna presso la sede della società a un operatore che non risulta collegato al difensore domiciliatario non dimostra la valida notifica presso il domicilio eletto.

  • Art. 156, ultimo comma, c.p.c.

    Sussiste pertanto la nullità della notifica; nè si può dire che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (ex art. 156 c.p.c. , u.c.) dato che la Banca non si è costituita in giudizio.

    La nullità della notificazione può essere sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo; ciò non avviene quando il destinatario non si costituisce e la consegna non risulta effettuata al soggetto legittimato.

Massime di principio

  • Quando la parte ha eletto domicilio presso il difensore, la notifica destinata a quel domicilio deve risultare effettivamente ricevuta dal difensore o secondo modalità idonee a ricondurre la consegna a lui; la sola consegna presso la sede della parte non basta.
  • La ricevuta postale può provare che un plico è stato consegnato, in quale data e a chi materialmente, ma non necessariamente dimostra che sia stato notificato al destinatario processualmente legittimato.
  • La notificazione nulla non si considera sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario non si costituisce e dagli atti non risulta che abbia avuto conoscenza processualmente rilevante dell’atto.
  • Se la cassazione accoglie una censura processuale che impone di rinnovare il giudizio, le ulteriori censure di merito possono essere dichiarate assorbite: non ne consegue che la Corte abbia deciso a favore del ricorrente sulle questioni di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.