Ordinanza n. 5243/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS-del 10.07.2026, recante l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 – D.D. 2939/2025 e ss.mm., per la classe di concorso AM2B – “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Inglese)” per la Regione Campania; b) della graduatoria di merito e del relativo elenco integrativo dei candidati risultati idonei ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, allegati e richiamati nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, del precedente Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. -OMISSIS-del 10.07.2026, recante l’approvazione della graduatoria di merito e del relativo elenco integrativo dei candidati risultati idonei per la medesima procedura concorsuale; d) della scheda di valutazione dei titoli, elaborata in data 03.07.2026, nella parte in cui la Commissione ha dichiarato non valido il titolo inserito alla voce B.4.1., attribuendogli n. 0 punti; e) della risposta trasmessa, a mezzo mail, dalla II Sottocommissione AM2B alla segnalazione effettuata dalla ricorrente in data 09.07.2026, nella parte in cui esclude l’attribuzione di 12,50 punti previsti al punto B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 205/2023 sulla base di presunte e richiamate indicazioni USR; f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, delle indicazioni, note, direttive o circolari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, richiamate nella comunicazione sub d), sulla cui base è stata esclusa la valutabilità del titolo, ove esistenti; g) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del bando di concorso n. 2939 del 09.10.2025; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, eventualmente esistente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione di 12,50 punti contemplati alla voce B.4.1. dei titoli valutabili e, dunque, a rideterminare il punteggio complessivo dei titoli da 15,50 a 28,00 punti e, conseguentemente, a veder rettificata la propria posizione nella graduatoria finale di merito, con conseguente assegnazione del punteggio totale di 222 punti, di cui 94 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 28 per i titoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe AM2B e scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui non ha attribuito 12,50 punti per il titolo indicato alla voce B.4.1.
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito e gli atti presupposti della procedura concorsuale per il reclutamento docente relativa alla classe AM2B, contestando la valutazione del titolo dichiarato alla voce B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023. La Commissione ha ritenuto il titolo non valido e ha attribuito zero punti; la ricorrente sostiene invece di avere diritto a 12,50 punti, con conseguente incremento del punteggio dei titoli da 15,50 a 28 punti e del punteggio complessivo a 222 punti, nonché alla rettifica della posizione in graduatoria. È stata proposta anche domanda cautelare. Il TAR, senza esaminare nel merito le censure, ha rilevato che il contraddittorio era stato instaurato soltanto nei confronti di due controinteressate, mentre l'eventuale accoglimento della pretesa avrebbe potuto incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria e nell'elenco degli idonei. Ha inoltre rilevato che la procedura concorsuale rientra nel reclutamento docente funzionale all'attuazione del PNRR, con conseguente necessità di notificare il ricorso anche alle Amministrazioni Centrali titolari degli interventi del Piano.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito delle contestazioni sulla valutazione del titolo. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati utilmente collocati nella graduatoria di merito e nell'elenco degli idonei, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., considerato l'elevato numero dei controinteressati: 70 candidati nella graduatoria di merito e oltre 50 nell'elenco degli idonei. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per la Campania, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, mantenuti online sino alla sentenza definitiva, secondo le ulteriori modalità indicate nell'ordinanza. Il TAR ha inoltre disposto la notifica del ricorso, entro lo stesso termine di trenta giorni, alle Amministrazioni Centrali titolari degli interventi PNRR, in applicazione della disciplina speciale dell'art. 12-bis del d.l. 68/2022. La decisione sull'istanza cautelare e sulle spese di fase è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
Consente, ricorrendone i presupposti e in particolare quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, la notificazione del ricorso per pubblici proclami. Il TAR lo ha applicato autorizzando la pubblicazione del ricorso e dell'elenco dei controinteressati sul sito istituzionale dell'amministrazione.
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Disciplina speciale per l'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR; secondo il TAR impone la partecipazione al giudizio delle Amministrazioni Centrali titolari degli interventi previsti dal Piano, alle quali il ricorso deve essere notificato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i candidati utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali controinteressati, non essendo sufficiente la notifica a un numero limitato di essi.
- Se il numero dei controinteressati è particolarmente elevato e rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., disponendo la pubblicazione del ricorso e dell'elenco dei controinteressati sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
- Nei giudizi amministrativi relativi a procedure di reclutamento funzionali all'attuazione del PNRR, il ricorso deve essere notificato anche alle Amministrazioni Centrali titolari degli interventi previsti dal Piano, secondo la disciplina speciale dell'art. 12-bis del d.l. 68/2022.
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