Cassazione Penale, Sentenza n. 27170/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano (25/01/2024) che confermava la condanna del Tribunale di Milano per reati connessi a truffa (art. 640 c.p., con richiamo ad una fattispecie continuata): (1) violazione dell'art. 152 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita della querela; i ricorrenti sostenevano che l'irreperibilità e il disinteresse della persona offesa (Hossain Monir) fosse incompatibile con la persistenza della volontà querelatoria; (2) violazione dell'art. 162-ter c.p. per mancato riconoscimento della causa estintiva per fatti riparatori, lamentando che i giudici non abbiano valutato la congruità dell'offerta reale di risarcimento; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della tenuità del fatto, ritenendo le condotte minime e il danno di scarsa importanza; (4) violazione dell'art. 164 c.p. per mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, contestando la valutazione negativa della prognosi e l'uso dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: (1) il primo motivo è manifestamente infondato: la rinuncia tacita alla querela può essere riconosciuta solo di fronte ad elementi inequivoci, oggettivi e concludenti, che nel caso di specie non sussistono, anche in considerazione del fatto che il giudizio era stato definito col rito abbreviato senza audizione della persona offesa; (2) il secondo motivo è manifestamente infondato: l'estinzione ex art. 162-ter richiede l'integrale risarcimento del danno e atti riparatori spontanei e idonei; qui gli imputati non hanno svolto attività concreta per reperire la persona offesa e l'offerta di risarcimento (500 euro) era nettamente inferiore al danno subito; (3) il terzo motivo è aspecifico: la Corte territoriale ha correttamente escluso la tenuità del fatto per la non occasionalità della condotta, l'entità del danno, il comportamento post-fatto e i precedenti penali; (4) il quarto motivo è aspecifico: la sospensione condizionale è stata esclusa per la gravità del fatto e la "negativa personalità" desunta dai precedenti. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, rilevata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000. Le condanne di merito (Tribunale/Corte d'Appello) restano operative.
Norme richiamate
La rinuncia tacita alla querela può essere riconosciuta solo in presenza di inequivoci, oggettivi e concludenti elementi incompatibili con la volontà di persistere nella querela; tale apprezzamento è di merito e insindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali
La causa estintiva per condotte riparatorie richiede restituzioni o risarcimenti spontanei, non coartati, destinati a reintegrare integralmente la sfera economica e giuridica della persona offesa; un'offerta inferiore al danno patrimoniale non è idonea
Il beneficio della tenuità del fatto va escluso quando la fattispecie presenta non occasionalità, danno di rilievo, comportamento successivo negativo o precedenti pertinenti; la valutazione è complessiva e non richiede l'enumerazione di tutti gli elementi possibili
La sospensione condizionale della pena può essere negata per la gravità del fatto e per la "negativa personalità" desunta dai precedenti penali; il giudizio prognostico può fondarsi anche sui precedenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come la somma alla cassa delle ammende, se sussistono profili di colpa
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Impone limiti al giudice di merito nel decidere su questioni non dedotte in appello; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nel caso, la trattazione sulla congruità dell'offerta fosse connessa agli elementi già dedotti e quindi non violasse il divieto
Rilevante ai fini della valutazione della personalità e della capacità a delinquere ai fini dell'art. 164; la Corte ricorre ai precedenti giudiziari ex art. 133 per motivare la prognosi negativa
Citato in relazione alla possibilità di utilizzare gli elementi processuali anche dopo l'introduzione di tale norma per la valutazione prognostica ai fini dell'art. 164
Norma sostanziale incriminatrice per la truffa; la condanna è stata confermata in relazione ai fatti contestati, anche in forma continuata
Richiamato in relazione alla fattispecie continuata (come indicato nella sentenza impugnata); la Corte non ha ritenuto tali argomentazioni idonee a modificare l'esito sanzionatorio
Massime di principio
- La rinuncia tacita alla querela richiede elementi chiari, oggettivi e inequivoci: la semplice irreperibilità o il disinteresse apparente della persona offesa non sono sufficienti di per sé.
- Per ottenere l'estinzione del reato ex art. 162-ter è necessario il risarcimento integrale e spontaneo del danno; offerte parziali o tentativi non concretamente comunicati alla persona offesa non soddisfano i requisiti.
- Il riconoscimento della tenuità del fatto (art. 131-bis) si basa su una valutazione complessiva: non è sufficiente sostenere la "minima azione" se la condotta non è occasionale, il danno è significativo o persistono precedenti rilevanti.
- La sospensione condizionale della pena può essere esclusa per la gravità del fatto e per una prognosi negativa fondata anche sui precedenti penali; i precedenti, se pertinenti, possono incidere sul giudizio di affidabilità.
- In sede di Cassazione l'apprezzamento di fatti e prove compiuto dal giudice di merito è insindacabile salvo vizi logico-giuridici evidenti: motivazioni coerenti e ancorate alle risultanze rendono il controllo di legittimità limitato.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curarne la specificità: motivi aspecifici o privi di dettagli probatori sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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