Cassazione Penale, Sentenza n. 25625/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21 novembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento al provvedimento del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano n. SIEP 2019/727. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione personalmente il 5 gennaio 2023
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via d'ufficio perché, dopo la legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, considerata non sussistente alcuna causa di esonero
Norme richiamate
Ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 571, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo della sottoscrizione del ricorso da parte di difensori abilitati alla Corte di cassazione
art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Ulteriore disposizione richiamata in tema di requisiti formali del ricorso per cassazione
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso de plano quando sono presenti vizi formali insanabili, come la presentazione personale del ricorrente dopo la legge n. 103/2017
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Indica i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione; la mancanza di legittimazione del ricorrente personale rende il ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, oggetto della richiesta sostanziale del ricorrente (la Corte però non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso)
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e per ritenere assente esonero dalla sanzione alla Cassa delle ammende
Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello), Rv. 271333
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'interpretazione che impedisce la proposizione personale del ricorso per cassazione dopo la legge n. 103/2017
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall'imputato/condannato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità de plano
- Le nullità/formalità essenziali del ricorso possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte (art. 610 c.5-bis) e impediscono l'esame del merito della controversia
- La presentazione personale del ricorso espone il ricorrente a sanzioni economiche: condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo situazioni di esonero provate
- Se si intende impugnare un provvedimento (es. rigetto di misura alternativa come l'affidamento in prova), è essenziale curare la regolarità formale della impugnazione (nomina e iscrizione del difensore speciale) per evitare l'inammissibilità
- In situazioni analoghe, se il ricorso è stato proposto personalmente per errore, conviene verificare la possibilità di rimedi procedurali tempestivi (es. tempestiva costituzione di difensore abilitato) ma, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, la regolarizzazione ex post potrebbe non essere possibile se la Corte dichiara immediatamente l'inammissibilità
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