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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12347/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La società ha opposto cinque cartelle esattoriali e sei avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali dovuti all'INPS, deducendo di avere appreso l'esistenza degli atti solo dopo contatti con l'agente della riscossione per altre pendenze. Ha contestato la regolarità delle notifiche, sostenendo che gli atti erano stati recapitati presso la sede sociale mediante consegna a persona qualificatasi come "portiere", ma che nel periodo interessato non esisteva alcun servizio di portineria nello stabile, né un servizio di gestione della corrispondenza. In appello la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza del servizio di portineria sulla base della documentazione condominiale. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 139, commi 3 e 4, e 160 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto esistente il servizio di portineria; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata escussione di un testimone che avrebbe confermato l'inesistenza del servizio di portineria con gestione della corrispondenza. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale, lamentando la tardività della contestazione proposta contro le notifiche ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. richiamato dall'art. 29 d.lgs. 46/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e dei fatti, cioè dell'esistenza o meno del servizio di portineria, operazione non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la censura motivazionale era comunque preclusa per la presenza di "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., non essendo state evidenziate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Per le stesse ragioni è stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia nella parte riferita al vizio motivazionale, sia nella parte relativa alla violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché tale norma è violata solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente il principio di disponibilità della prova, e non quando apprezza le prove attribuendo maggiore forza ad alcune rispetto ad altre. L'inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    disciplina la notificazione degli atti e la consegna al portiere, richiamata solo come parametro della doglianza sulla validità della notifica

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla nullità della notificazione, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l'accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende la regola di disponibilità della prova, non quando valuta diversamente le prove acquisite

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una rivalutazione dei fatti storici e delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa, nel caso di doppia conforme, se non si indicano le diverse rationes facti delle decisioni di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, preclude il vizio di motivazione in cassazione salvo la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la tardività dell'opposizione alle notifiche

  • art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato quale norma che rende applicabile, alle controversie su contributi e avvisi di addebito, il regime dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando la doglianza, sotto la veste formale della violazione normativa, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa, in caso di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola della disponibilità della prova; non ricorre invece quando il giudice valorizza alcune prove piuttosto che altre.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale resta assorbito.
  • L'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di un servizio di portineria o di un soggetto abilitato alla ricezione della corrispondenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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