Cassazione Penale, Sentenza n. 9040/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di adeguamento del cumulo in esecuzione dopo il riconoscimento della continuazione. La difesa sosteneva che il riconoscimento della continuazione rende unica la pena e che il nuovo cumulo doveva tener conto anche delle precedenti condanne irrevocabili, senza che il divieto di fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impedisse l'adeguamento; deduceva violazione degli artt. 76 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che il riconoscimento della continuazione non comporta che la differenza tra cumulo materiale e pena unica possa automaticamente essere imputata alla detenzione da eseguire quando tale differenza è già stata interamente espiata anteriormente alla commissione del reato per cui si procede. La Corte ha richiamato il dettato di art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ("in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire"), la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, Di Perna) e la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2014, concludendo che l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Catania (che aveva determinato la pena da espiare in anni 10 e mesi 4 e ritenuto che i 2 anni aggiunti per la continuazione fossero già interamente espiati anteriormente alla commissione dei reati successivi) era corretto. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per censurare la determinazione della pena, ma non specificamente interpretata nella motivazione della Corte perché il tema centrale è stato l'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale, senza che la Corte riconosca che la questione abbia inciso sulla correttezza dell'ordine di esecuzione impugnato
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
"in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire"
Ha valore limitativo della fungibilità: anche se in sede di continuazione si perviene a pena unica inferiore al cumulo materiale, la differenza non può essere automaticamente 'riattribuita' alla pena da eseguire se le parti di pena contestate sono state già scontate anteriormente alla commissione del reato per cui si procede
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 198/2014
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, ritenendo giustificato lo sbarramento per evitare che la fungibilità trasformi precedenti periodi di carcerazione in una riserva di impunità
Giurisprudenza Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 (Di Perna)
Principio secondo cui, in esecuzione, la continuazione non consente automaticamente di computare differenze della pena unica come detenzione da eseguire; occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per valutare il computo
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta automaticamente che la differenza tra cumulo materiale e pena unica sia imputabile alla pena da eseguire: va verificato se la parte eccedente sia stata effettivamente espiata dopo la commissione del reato per cui si procede
- Ai fini del computo della pena da eseguire opera il principio di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.: si computano solo la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato oggetto dell'esecuzione
- Quando si chiede l'adeguamento del cumulo in virtù della continuazione è fondamentale documentare le date di espiazione delle precedenti pene/custodia: se parte della pena è stata già scontata prima della commissione del reato più recente, quella parte non è fungibile
- Il giudice dell'esecuzione deve, se necessario, 'scindere' il reato continuato nelle singole violazioni per valutare correttamente il computo della pena e l'eventuale spazio per la fungibilità
- In sede di impugnazione dell'ordine di esecuzione è rischioso fondare la domanda solo su principio di unità della pena senza provare che le parti di pena da trasferire siano effettivamente detrazioni espiate successivamente alla commissione del reato: il rigetto può comportare condanna alle spese
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