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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27034/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione il canone di locazione di un fabbricato di proprietà della contribuente, ritenendo che il contratto di locazione, pur registrato, non fosse stato risolto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Prima dell’udienza camerale, però, la ricorrente ha depositato memoria deducendo che la pretesa erariale era stata definita spontaneamente mediante rateizzazione e successiva adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la cessazione della materia del contendere e producendo documentazione a sostegno.

La decisione

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva documentato l’avvenuta definizione agevolata della lite fiscale e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione. Ha quindi qualificato tale sopravvenienza come causa di inammissibilità del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti e la Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando un precedente della Sezione tributaria in tema di inammissibilità sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    cd. rottamazione delle cartelle esattoriali

    L’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta la sopravvenuta definizione della pretesa impositiva e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    conv. con modificazioni del d.l. n. 193 del 2016

    La definizione agevolata è stata considerata idonea a chiudere la lite fiscale già pendente.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    memoria depositata ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ.

    La Corte prende atto della documentazione prodotta in prossimità dell’adunanza camerale e della relativa istanza di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta in cassazione di avere aderito a una definizione agevolata che estingue o definisce la pretesa tributaria oggetto del giudizio, viene meno l’interesse a proseguire il ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione alla rottamazione o ad analoga definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente e non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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