Cassazione Civile, Ordinanza n. 29901/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari. Il giudice di merito aveva respinto l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, ritenendo tempestiva la riassunzione dopo la declinatoria di incompetenza territoriale del Tribunale, perché il termine sarebbe decorso solo dalla lettura della motivazione, non essendo sufficiente la sola lettura del dispositivo. Il Ministero ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 23, commi 7 e 8, L. 689/1981, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 281 sexies c.p.c., sostenendo che, nel rito delle opposizioni a sanzione, la lettura della motivazione era facoltativa e che il verbale di udienza attestava la lettura del dispositivo con indicazione delle ragioni della decisione e del termine per riassumere, sicché la pronuncia doveva considerarsi pubblicata il 27.10.2004; con il secondo deduce violazione dell’art. 50 c.p.c., assumendo che, essendo il provvedimento depositato il 28.10.2004 e la riassunzione avvenuta solo il 2.12.2004, il termine era spirato e il giudizio si era estinto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, afferma che l’assegnazione da parte del giudice di un termine per la riassunzione espresso in giorni, anziché in mesi, è inefficace perché contrario al limite legale minimo e massimo previsto dall’art. 307, comma 3, c.p.c. Di conseguenza, trova applicazione il termine sussidiario di sei mesi previsto dall’art. 50 c.p.c.; poiché la riassunzione è avvenuta il 2.12.2004, essa è tempestiva. Il ricorso è quindi respinto con condanna alle spese. Essendo soccombente un’amministrazione dello Stato, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, commi 7 e 8, L. 689/1981
Nel rito delle opposizioni a sanzione amministrativa, il giudice deve dare lettura del dispositivo; la lettura della motivazione è solo facoltativa.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia probatoria del verbale d’udienza circa quanto avvenuto in udienza.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla pubblicazione della decisione mediante lettura in udienza.
La riassunzione deve avvenire nel termine assegnato dal giudice; in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza.
il termine ... non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi
Il termine assegnato dal giudice per la riassunzione deve essere espresso a mesi e rispettare i limiti minimo e massimo stabiliti dalla norma generale.
Massime di principio
- Quando la legge consente al giudice di fissare un termine perentorio per la riassunzione o per attività processuali analoghe, il termine deve rispettare i limiti legali minimo e massimo; un termine indicato in modo difforme, ad esempio in giorni anziché in mesi, è improduttivo di effetti.
- Se il giudice che declina la propria incompetenza assegna un termine invalido o omette di esercitare validamente il potere di fissarlo, opera il termine sussidiario previsto dalla legge per la riassunzione.
- Nel rito delle opposizioni a sanzione amministrativa antecedente al d.lgs. 150/2011, la lettura del dispositivo è necessaria, mentre la lettura della motivazione è facoltativa; tuttavia, ai fini della tempestività della riassunzione rileva il corretto regime del termine assegnato per la prosecuzione del giudizio.
- L’assegnazione di un termine processuale non conforme alla disciplina legale non può abbreviare validamente il termine di riassunzione previsto in via suppletiva dall’ordinamento.
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