Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00251/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui a un istituto di credito era stata ordinata la consegna di documentazione bancaria richiesta da una cliente correntista. La banca propose opposizione, ma il Tribunale la respinse e la Corte d'appello confermò. In cassazione la banca dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 117 e 119 t.u.b. in relazione agli artt. 2033 e 2946 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale perdurasse fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione e che tale obbligo non fosse sorretto da una specifica fonte normativa. Con il secondo motivo denunciò omesso esame di un fatto decisivo e motivazione incongruente, sostenendo che il contratto del 1998 richiesto fosse stato superato da successivi contratti del 2006 e 2007, già consegnati alla cliente, e che l'oggetto dell'appello fosse esclusivamente la mancata consegna del documento contrattuale originario del 1998, non più disponibile per decorso del tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta, in linea di principio, la distinzione tra l'obbligo di consegna della documentazione relativa alle operazioni bancarie ex art. 119, comma 4, t.u.b. e il diritto del cliente a ricevere copia del contratto ex art. 117, comma 1, t.u.b., chiarendo che il primo non si estende alla documentazione contrattuale e che il secondo nasce al momento della stipula, non già dalla chiusura del rapporto. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto carente di specificità perché la banca non aveva chiarito se nei gradi di merito avesse dedotto che la copia del contratto fosse già stata consegnata, circostanza che avrebbe escluso un ulteriore obbligo di rilascio; il secondo motivo è stato giudicato generico e comunque non decisivo, perché anche l'eventuale sostituzione del contratto originario con altri successivi non escludeva il diritto del cliente a ottenere il documento contrattuale non consegnato al momento della stipula. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della banca e l'ha condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    Il contratto bancario deve essere redatto per iscritto e un esemplare deve essere consegnato al cliente; da questa norma deriva il diritto del cliente a ottenere copia del contratto al momento della stipula, ma non un diritto generale a richiederne ulteriori copie in ogni tempo.

  • art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria riguarda la documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non si estende, come regola generale, alla documentazione contrattuale.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito, come parametro rispetto al quale la banca contestava il dies a quo individuato dalla Corte di merito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per sostenere che la pretesa di consegna sarebbe stata ancorata al termine di prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione del diritto alla consegna della copia contrattuale, se tale copia non sia stata consegnata alla stipula, decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal perfezionamento del negozio.

  • art. 210 c.p.c.

    È evocato come possibile rimedio processuale per l'esibizione del documento eventualmente smarrito nel corso del giudizio, ma la Corte non lo esamina nel merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per non adeguata indicazione del contenuto e dell'oggetto della pretesa affrontata nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il diritto del cliente bancario alla copia della documentazione ex art. 119, comma 4, t.u.b. riguarda le sole operazioni bancarie dell'ultimo decennio e non la documentazione contrattuale in quanto tale.
  • La copia del contratto bancario discende dall'art. 117, comma 1, t.u.b.: il cliente ha diritto a riceverla al momento della stipula, e se non l'ha ricevuta può pretenderne la consegna entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dal perfezionamento del contratto.
  • Una volta che l'esemplare del contratto sia stato già consegnato al cliente, non sussiste un autonomo e generale obbligo della banca di rilasciare ulteriori copie sulla base dell'art. 119, comma 4, t.u.b.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il fatto processuale e il contenuto delle deduzioni svolte nei gradi di merito; la censura è inammissibile se resta generica o non consente di verificare la decisività della questione proposta.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto dedotto come omesso non risulti specificamente introdotto nei precedenti gradi di giudizio o, comunque, non sia decisivo ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.