Cassazione Penale, Sentenza n. 31260/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico, complesso motivo basato sugli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: dedotta inosservanza e illogica valutazione della prova, travisamento dei fatti e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente contestava in dettaglio: a) l'implausibilità ritenuta dalla Corte delle dichiarazioni del fratello Alessandro rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p., sostenendo che quelle dichiarazioni non erano tardive e avrebbero scagionato Maria; b) l'attribuzione di rilievo negativo al silenzio dell'imputata; c) la mancata motivazione sul presunto rilievo della carrozzeria "Cars 64"; d) la mancata considerazione di precedenti penali di terzi (titolare della carrozzeria e padre Vincenzo Sortino) che, a suo avviso, meriterebbero approfondimenti; e) incongruenze sulla descrizione del colore delle autovetture e sul significato probatorio di contravvenzioni per sosta nei pressi dell'abitazione; f) richiesta di riqualificazione della fattispecie in contravvenzione ex art. 712 c.p. o in tentativo, non valutata favorevolmente dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione e la condanna della Corte d'appello di Milano (che aveva confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza) per i reati di riciclaggio (capi A e B, ex art. 648-bis cod. pen.) e per il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (capo C, richiamato art. 642 cod. pen. nella fattispecie della denuncia di un sinistro non avvenuto). La Corte ha ritenuto le argomentazioni della difesa in gran parte inammissibili o infondate: la valutazione della prova è stata ritenuta coerente e logica, la "doppia conforme" (prima e secondo grado) limita il sindacato in Cassazione salvo travisamento manifesto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione: la ricorrente ha invocato questa norma per dedurre inosservanza e illogicità nella valutazione della prova e travisamento dei fatti.
Riferimento ai criteri valutativi della prova indicati nel codice di procedura penale; la ricorrente ha sostenuto che tali canoni non siano stati rispettati nella motivazione di merito.
Norma che disciplina l'interrogatorio di garanzia; la Corte ha valutato le dichiarazioni rese in tale sede dal fratello come potenzialmente tardive e intrinsecamente inverosimili, giustificando la loro minore rilevanza probatoria.
Norma sul reato di riciclaggio: la Corte ha ritenuto provato che la ricorrente avesse la disponibilità di autovetture provento di furto e avesse apposto targa e telaio di altra vettura a lei intestata per ostacolarne l'identificazione, ritenendo sussistente la piena responsabilità per riciclaggio.
Norma relativa a reati contravvenzionali connessi all'acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ha escluso la riqualificazione dei fatti, ritenendo che la ricostruzione processuale fosse incompatibile con una qualificazione contravvenzionale.
Norma richiamata in relazione al fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (denuncia di sinistro non avvenuto); la Corte ha ritenuto che la denuncia con riparazioni non compatibili e verifiche tecniche dell'assicurazione costituiscano elemento idoneo e diretto a realizzare il reato, che è a consumazione anticipata e non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente.
Massime di principio
- La censura in Cassazione su questioni di merito e di valutazione della prova è ammessa solo se riguarda la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; critiche che chiedono una diversa ponderazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- In presenza di una "doppia conforme" (decisione di primo e secondo grado coerenti), il sindacato di legittimità è più rigoroso: la Cassazione può intervenire solo per travisamento manifesto o per motivazione assente/manifestamente illogica.
- Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia (art. 415-bis c.p.p.) possono essere ritenute tardive o intrinsecamente inverosimili e quindi avere rilievo probatorio ridotto, specie se contrastano con elementi oggettivi o con l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato su fatti chiave.
- Il silenzio dell'imputato non è automaticamente favorevole: può essere valutato, in combinazione con altri elementi (es. disponibilità di cose provento di reato e mancanza di spiegazioni), come indice di consapevolezza del carattere illecito della condotta.
- La detenzione o la disponibilità di beni provento di furto, su cui sono apposti segni identificativi di altro veicolo intestato alla stessa persona, e la mancanza di una plausibile giustificazione sono elementi idonei a fondare il reato di riciclaggio.
- Nel caso di frode ai danni di un assicuratore la sussistenza del reato può essere accertata anche se non è stato materialmente conseguito l'indennizzo: il reato è a consumazione anticipata quando la condotta è idonea e diretta a ottenere il profitto.
- Richieste difensive di riqualificazione del reato possono essere rigettate se la ricostruzione complessiva dei fatti in appello esclude compatibilità con una fattispecie meno grave.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31249/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31250/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31251/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31252/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31254/2022 del 18/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →