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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43628/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta preferenziale, deducendo: 1) discrasia tra dispositivo e motivazione del tribunale (mancata formale assoluzione per bancarotta patrimoniale per distrazione) e conseguente errata dosimetria della pena; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta preferenziale; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale; 4) violazione del principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.). Con memoria successiva è stato aggiunto un ulteriore motivo in relazione alla bancarotta preferenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado formano un unico corpo decisionale), che i motivi fossero in gran parte generici o comportassero una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, e che alcuni profili mancassero dell'autosufficienza documentale richiesta. Sui profili di merito la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale: la datio in solutum e i pagamenti selettivi costituiscono bancarotta preferenziale quando ledono la par condicio creditorum; la bancarotta documentale sussiste anche quando la ricostruzione patrimoniale è resa molto difficoltosa (non necessariamente assolutamente impossibile); distinzione tra bancarotta documentale specifica e generica e relativi elementi psicologici. A seguito della inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla disciplina dell'appello e alle ragioni di impugnazione; la Corte rileva che il primo grado e l'appello formano una 'doppia conforme' e che non è consentita una mera rivalutazione dei fatti in cassazione.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la certezza richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento a causa dell'inammissibilità dei motivi.

  • art. 585, co. 4, c.p.p.

    Richiamato per affermare che la nuova ragione di impugnazione introdotta con memoria successiva è inammissibile se il ricorso originario è inammissibile.

  • art. 216 L. fall.

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha applicato i principi interpretativi sulla distinzione tra bancarotta documentale specifica e generica e sui relativi elementi psicologici.

  • art. 217 L. fall.

    Norma sulla bancarotta semplice; richiamata per distinguere l'elemento soggettivo (dolo o colpa) rispetto alla bancarotta documentale.

  • art. 219 L. fall.

    Richiamata in riferimento all'aggravante per pluralità di fatti di bancarotta nella dosimetria della pena, utilizzata dal giudice di primo grado per l'aumento della pena-base.

  • art. 2751-bis c.c.

    Citata in relazione alla natura privilegiata del credito di lavoro; la Corte ha valutato che il pagamento di un credito privilegiato abbia pregiudicato altri creditori privilegiati rimasti insoddisfatti.

Massime di principio

  • La cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove: motivi generici che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Quando esiste una 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado saldate), le decisioni vanno lette congiuntamente e formano un unico corpo decisorio esaminabile dalla Cassazione.
  • Per la bancarotta preferenziale è necessario dimostrare la violazione della par condicio creditorum: il pagamento preferenziale deve avere determinato l'insoddisfazione di altri creditori, e se si tratta di crediti privilegiati occorre che siano rimasti insoddisfatti crediti dello stesso o di grado superiore.
  • Nel caso di datio in solutum e di trasferimenti di beni, il requisito del trasferimento può sussistere anche senza trascrizione al PRA se è dimostrato l'incontro di volontà e l'effetto traslativo, potendo integrare la bancarotta preferenziale.
  • La bancarotta fraudolenta documentale può sussistere non solo quando la ricostruzione patrimoniale è assolutamente impossibile, ma anche quando è resa molto difficile o ostacolata; inoltre occorre distinguere tra la fattispecie 'specifica' (dolo specifico, finalità di procurare vantaggio o recare pregiudizio) e quella 'generica' (dolo generico, consapevolezza che l'irregolarità arrechi pregiudizio).
  • I ricorsi per cassazione devono essere autosufficienti: lamentele fondate su atti o declaratorie non trascritti o non allegate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Nuove questioni introdotte con memoria successiva sono inammissibili se il ricorso principale è già infondato o inammissibile.

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