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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18519/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi. Primo: violazione e falsa applicazione di norme penali e processuali per mancato rispetto delle indicazioni della Corte nella precedente sentenza rescindente (Sez. 2, n. 843/2025), lamentando che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la rinnovata qualificazione del fatto. Secondo: errata qualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che la condotta si sarebbe dovuta ricondurre al delitto di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis c.p.), e che la clausola di riserva dell'art. 648-bis escluderebbe la punibilità per riciclaggio quando l'agente non sia estraneo al reato presupposto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel giudizio in rinvio, abbia adeguatamente e non manifestamente illogicamente ricostruito i fatti: Romolo Corvino acquistò i terreni per conto della famiglia Schiavone e ne mantenne la formale intestazione; Pasquale era consapevole della natura fittizia dell'intestazione. Inoltre, la Corte ha valorizzato l'evento successivo in cui Pasquale alienò i terreni e consegnò in contanti il corrispettivo a un familiare di Schiavone, configurando così un'operazione di trasferimento di valori idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle risorse. Perciò sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). La Corte ha chiarito il rapporto tra le clausole di riserva di cui all'art. 648-bis e all'art. 512-bis: quando l'ipotesi di trasferimento fraudolento o altre condotte previste dall'art. 512-bis costituiscono un segmento di una condotta più ampia e articolata finalizzata ad ostacolare l'origine delittuosa dei beni, la fattispecie di riciclaggio assorbe quella di intestazione fittizia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio è qualificato come delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata; può realizzarsi con modalità frammentarie e progressive e assorbire altre fattispecie (es. art. 512-bis) se queste costituiscono semplicemente un segmento della più ampia condotta finalizzata ad occultare la provenienza delittuosa.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato di intestazione fittizia è una fattispecie a forma libera che comprende tutte le situazioni in cui si mantiene il controllo effettivo del bene mediante attribuzioni formali a terzi. Tuttavia, se l'attribuzione fittizia è parte di un'operazione più ampia di trasferimento/monetizzazione finalizzata a nascondere l'origine illecita dei valori, può essere assorbita dalla fattispecie di riciclaggio.

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante richiamata)

    Richiamata come aggravante possibile in relazione all'operatività del clan; la motivazione del Tribunale ha considerato la caratura criminale di Francesco Schiavone nell'analisi della consapevolezza dell'origine illecita dei beni.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale che ha reso necessario il rinvio al Tribunale di Napoli a seguito dell'annullamento disposto dalla precedente decisione di questa Corte.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini della sintesi dei motivi del ricorso (limiti di esposizione e forma del ricorso).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il reato di riciclaggio è a forma libera e può realizzarsi con atti successivi e frazionati: singoli atti di trasferimento o monetizzazione possono configurare riciclaggio se inseriti in una condotta complessiva volta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
  • La fattispecie di intestazione fittizia (art. 512-bis) può essere astrattamente configurabile quando un soggetto assume la titolarità formale di beni appartenenti a terzi per occultarne la provenienza, ma rileva l'analisi del concreto comportamento successivo (es. alienazione e consegna del prezzo) per determinare se sussista riciclaggio.
  • La clausola di riserva di entrambe le norme va interpretata in relazione: se l'atto previsto dall'art. 512-bis costituisce solo un segmento funzionale di una più ampia attività di dissimulazione, la condotta è assorbita dall'art. 648-bis.
  • Per escludere la ricaduta nella fattispecie di riciclaggio è necessario dimostrare l'assenza di una finalità complessiva volta ad ostacolare l'origine illecita dei beni (es. mancanza di trasferimento/monetizzazione che renda difficile l'identificazione della provenienza).
  • La consapevolezza della natura fittizia dell'intestazione e la prova di passaggi patrimoniali concreti (soprattutto trasferimento in contanti a beneficiari riconducibili al titolare sostanziale) rafforzano l'ipotesi di riciclaggio agli occhi del giudice.

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