Cassazione Penale, Sentenza n. 32278/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Livoti ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., presentata in relazione alla condanna a 1 anno e 6 mesi per detenzione illegale di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi e detenzione abusiva di munizioni (fatti del 28/4/2021). Il Tribunale aveva motivato il rigetto con il rischio di recidiva, richiamando la gravità dei reati e l'esistenza di una ulteriore condanna intervenuta dopo l'espiazione della pena, considerata indice di "indifferenza alla legge". Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione delle norme processuali per non avere valutato adeguatamente indicatori positivi (assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, relazione UEPE favorevole, situazione socio-familiare, prospettive di reinserimento lavorativo e ripudio del passato deviante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza rientri nella sua discrezionalità, purché sorretto da motivazione logica e giuridicamente adeguata. La Corte ha disposto che, ai fini dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, assumono rilievo la gravità dei fatti e l'esistenza di precedenti e di una successiva condanna dopo l'espiazione, fattori idonei a sostenere un convincimento negativo sulla prognosi di emenda. Ha ribadito che non è richiesta la completa emenda, ma che il processo di emenda deve essere significativamente avviato; tuttavia, nella specie, il Tribunale ha valutato correttamente l'insufficienza del percorso di emenda alla luce della recente condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
L'affidamento in prova è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; richiede una prognosi positiva di reinserimento sulla base dell'evoluzione della personalità. Non è necessaria la completa emenda, ma deve esservi un avviamento significativo del processo di emenda. La valutazione sull'idoneità è rimessa al giudice di merito.
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La detenzione domiciliare, come possibile alternativa per pene brevi, richiede anch'essa una prognosi favorevole e la meritevolezza del condannato; è più afflittiva e più idonea al controllo della pericolosità residua rispetto all'affidamento in prova.
art. 27, comma terzo, Cost.
Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che informa l'istituto dell'affidamento in prova e delle misure alternative; la misura va valutata in funzione del reinserimento sociale del condannato.
art. 125, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto al rito e al controllo di legittimità; la censura del ricorrente su vizi motivazionali è valutabile in Cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione logico-giuridica dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza e richiede una prognosi favorevole di reinserimento, fondata su motivazione adeguata.
- La presenza di precedenti penali e, soprattutto, di una condanna successiva intervenuta dopo l'espiazione della pena costituiscono elementi ostativi rilevanti perché indicano un rischio concreto di recidiva o una 'indifferenza alla legge'.
- Indicatori positivi (relazioni UEPE favorevoli, assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali, situazione familiare e prospettive lavorative) sono rilevanti ma non necessariamente determinanti: devono essere valutati complessivamente e comparati con la gravità dei fatti e il profilo pregresso.
- Non è richiesta la completa emenda del condannato per ottenere le misure alternative, ma è necessario che il processo di emenda sia significativamente avviato e credibile alla luce degli elementi di fatto.
- La detenzione domiciliare è più afflittiva e più adatta al controllo della pericolosità residua rispetto all'affidamento in prova; choosing between them dipende dalla gravità del caso e dalla valutazione della pericolosità sociale residua.
- In sede di impugnazione in Cassazione si può contestare la decisione del giudice di merito solo se la motivazione è illogica o giuridicamente insufficiente; valutazioni prognostiche ben motivate non sono sindacabili.
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