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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01999/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva subito, in appello, una parziale riforma della sentenza di primo grado con rideterminazione della pena all'esito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. In cassazione deduceva l'assenza di motivazione sulla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del medesimo art. 73. La Corte ha però ritenuto che, avendo il ricorrente aderito al concordato e rinunciato al motivo di appello relativo alla riqualificazione, il ricorso investisse un profilo non più deducibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha precisato che il ricorso per cassazione contro tale tipo di decisione è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Poiché la censura attiene a un motivo di appello già rinunciato, la cognizione del giudice di legittimità non può estendersi a tale questione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza d'appello resa a seguito di concordato può essere impugnata in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Quando il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, la Corte procede con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    È la fattispecie incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato e per la quale era stata rideterminata la pena in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La riqualificazione del fatto in tale ipotesi non può essere dedotta in cassazione quando il relativo motivo di appello sia stato rinunciato nell'ambito del concordato.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non inserito.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non inserito.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza resa in appello ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo nei limiti dei vizi che incidono sulla validità del concordato o sulla corrispondenza della decisione all'accordo, non anche per censure sul merito già coperte da rinuncia ai motivi di appello.
  • La rinuncia, nell'ambito del concordato in appello, al motivo relativo alla riqualificazione del fatto preclude la successiva deduzione in cassazione della medesima questione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti e non emerge assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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