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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00983/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato, già destinatario di cinque sentenze di condanna rese da diversi giudici di merito, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di tali decisioni, ai fini del trattamento sanzionatorio in executivis. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, veniva dedotto esclusivamente il vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto: secondo la difesa, il provvedimento aveva riconosciuto l'omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e una parziale coincidenza dei concorrenti, ma aveva poi escluso l'unicità del disegno criminoso senza indicare quale elemento concreto fosse idoneo a superare tali indicatori. La difesa depositava anche memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio di motivazione non fosse affatto evidente nel provvedimento impugnato, poiché il giudice dell'esecuzione aveva spiegato che, pur trattandosi in prevalenza di reati contro il patrimonio, i fatti erano tra loro differenti, commessi con modalità diverse e in assenza di specifici elementi allegati dalla difesa idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. La Corte ha inoltre valorizzato il dato cronologico, osservando che i fatti erano stati commessi anche a distanza di anni l'uno dall'altro, circostanza incompatibile con il riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 81 c.p.

    È il riferimento implicito al vincolo della continuazione richiesto dalla difesa; la Corte ribadisce che esso richiede l'unicità del disegno criminoso, da desumere da elementi specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    La Corte richiama il criterio, elaborato alla luce della giurisprudenza costituzionale, per escludere o meno la sanzione pecuniaria ulteriore in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata come base del principio per cui la somma alla cassa delle ammende non va irrogata se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna richiede la dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso mediante elementi concreti e specifici, non bastando il solo riscontro di omogeneità dei reati o di contiguità spazio-temporale.
  • Quando i reati risultano differenti per modalità esecutive e commessi a distanza di anni, il dato cronologico e la diversità delle condotte possono legittimamente escludere il vincolo della continuazione.
  • Nel ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione, il vizio di motivazione non è configurabile se il provvedimento impugnato espone una motivazione non manifestamente illogica e si fonda sulla mancanza di allegazioni difensive decisive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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