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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25314/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo di ricorso deduceva, in modo generico, la mancata verifica da parte del giudice della sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p. e il conseguente difetto di motivazione su tale punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ritenendo che, nel patteggiamento, la sentenza applicativa della pena sia impugnabile per cassazione solo nelle ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non anche per contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    regola la verifica delle cause di proscioglimento immediato; la Corte esclude che la sua mancata applicazione sia deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento, salvo i casi ammessi dalla legge.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto del patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di doglianze non ricomprese in tale catalogo.
  • La mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile come motivo di ricorso per cassazione, se non nei limiti espressamente consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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