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Ordinanza

Ordinanza n. 2239/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. -OMISSIS- del 3/02/2026 a firma della Dirigente -OMISSIS-, notificata tramite pec al ricorrente in data 4.02.2026 con cui la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma ha disposto la sospensione cautelare ex art. 21 quater della L. n. 241/1990 e s.m.i. della iscrizione del Sig. -OMISSIS- al numero -OMISSIS- – Sez. Taxi del Ruolo Conducenti; - della nota del 13/11/2025 (nota prot. n. QG - -OMISSIS-) del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con cui quest’ultima trasmetteva alla Camera di Commercio Industria e Artigianto di Roma la segnalazione a carico del ricorrente, conducente di Taxi, titolare della licenza n. -OMISSIS-, richiedendo a quest’ultima di procedere agli accertamenti necessari per la verifica di compatibilità dell’iscrizione del ricorrente al Ruolo con i requisiti effettivamente posseduti; - del provvedimento della Camera di Commercio Industria e Artigianato n. -OMISSIS- del 18/11/2025, con cui è stata disposto, ai sensi dell’art. 7 co. 2 della citata L. n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento di verifica dei presupposti per il mantenimento dell’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti nonché la sospensione cautelativa dell’iscrizione numero -OMISSIS- - sez. Taxi del Ruolo Conducenti per il tempo necessario ad acquisire elementi utili per addivenire all’adozione di un provvedimento definitivo; - dell’atto adottato da Roma Capitale, prot. -OMISSIS- del 25.11.2025 con cui veniva disposta la sospensione della suddetta licenza anche dalla piattaforma TaxiNcc Web per il tempo corrispondente a quello disposto dalla Camera di Commercio per la definizione del procedimento di verifica; - nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nei limiti dell’interesse.

Giustizia amministrativa202603786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione cautelare per sei mesi dell'iscrizione del ricorrente alla sezione Taxi del Ruolo dei Conducenti, con conseguente sospensione della licenza dalla piattaforma TaxiNcc Web

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione della Camera di Commercio che aveva disposto, ai sensi dell'art. 21-quater l. 241/1990, la sospensione cautelare della sua iscrizione alla sezione Taxi del Ruolo dei Conducenti. Sono stati inoltre impugnati la segnalazione di Roma Capitale, il provvedimento di avvio del procedimento di verifica dei presupposti per il mantenimento dell'iscrizione e la sospensione cautelativa dell'iscrizione, nonché il successivo atto di sospensione della licenza dalla piattaforma TaxiNcc Web. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni relative a condotte reiterate poste in essere mediante l'uso del taxi, consistenti nel seguire e controllare la persona offesa anche durante il servizio, con episodi idonei a interferire con la circolazione e a esporre a rischio utenti e operatori, nonché nella violazione del divieto di avvicinamento alla guida del medesimo veicolo. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, in sostanza, la legittimità e la motivazione della sospensione, la sussistenza dei presupposti cautelari e la durata della misura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che dagli atti emergesse un quadro indiziario grave, puntuale e convergente, già valutato come sufficientemente pregnante dall'autorità giudiziaria penale quanto ai reati contestati. Le condotte, reiterate e realizzate anche mediante l'impiego del taxi, sono state considerate concretamente pericolose, poiché idonee a interferire con la circolazione e a porre in rischio utenti e operatori, oltre che a violare il divieto di avvicinamento. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto sorretto da autonoma e adeguata motivazione circa le gravi ragioni cautelari; la durata semestrale della sospensione è stata giudicata determinata e non irragionevole. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa della sospensione cautelare dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti.

  • art. 7, comma 2, l. 241/1990

    È richiamata quale base del procedimento di verifica dei presupposti per il mantenimento dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un quadro indiziario grave, puntuale e convergente, già ritenuto pregnante dall'autorità giudiziaria penale, può concorrere a escludere il fumus boni iuris della domanda diretta a sospendere una misura amministrativa cautelare.
  • La sospensione cautelare dell'iscrizione a un ruolo abilitante può ritenersi adeguatamente motivata quando l'amministrazione individui condotte reiterate e concretamente pericolose, connesse all'esercizio dell'attività, idonee a esporre a rischio utenti e operatori.
  • Una sospensione cautelare temporalmente delimitata, nella specie a sei mesi, non è irragionevole quando la durata sia determinata e funzionale al completamento degli accertamenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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