Cassazione Penale, Ordinanza n. 14634/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per concorso in furto pluriaggravato, in relazione a una condotta di illecita sottrazione di energia elettrica mediante alimentazione abusiva di un immobile. Uno dei ricorrenti contestava, con un primo motivo, la sussistenza stessa del concorso nel furto pluriaggravato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; con un secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e la conseguente quantificazione della pena. L’altra ricorrente proponeva motivi analoghi: contestava la configurabilità del concorso nel furto pluriaggravato e lamentava, altresì, il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e la misura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure sulla responsabilità mirassero a una inammissibile rilettura alternativa del compendio probatorio, mentre le doglianze sul trattamento sanzionatorio riproponevano questioni di merito già valutate in modo non illogico dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che le censure sulla responsabilità erano dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione dei giudici di merito era congrua nel ritenere provata la partecipazione di entrambi gli imputati alla condotta di furto di energia elettrica. In particolare, è stato ribadito che, in tema di furto di energia elettrica, non occorre la prova che la manomissione sia stata materialmente eseguita dall’imputato, essendo sufficiente che l’immobile illecitamente alimentato sia nella sua disponibilità; per l’altra imputata, la Corte ha valorizzato il contributo partecipativo nell’invasione dell’immobile e nell’illecita fruizione dell’energia in assenza di contratto. Le doglianze sulle attenuanti generiche sono state ritenute generiche o meramente rivalutative, anche alla luce delle circostanze del fatto, della sottrazione integrale dell’energia alla registrazione, della denuncia per invasione abusiva dell’immobile e della presenza di due aggravanti ad effetto speciale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è stato ricondotto al furto, in forma pluriaggravata, in relazione alla sottrazione illecita di energia elettrica.
Le contestate aggravanti sono state considerate rilevanti e, unitamente alle circostanze ad effetto speciale, ostative al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche sono state richieste in regime di prevalenza, ma la Corte ha ritenuto legittimo il loro mancato riconoscimento in prevalenza sulla base di una motivazione di merito non illogica.
A seguito dell’inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti o del compendio probatorio, se la censura non individua specifici travisamenti o reali vizi logici della motivazione di merito.
- Nel furto di energia elettrica non è necessario provare che la manomissione dell’impianto sia stata materialmente compiuta dall’imputato, essendo sufficiente dimostrare che l’immobile o il luogo illecitamente alimentato sia nella sua disponibilità, unitamente agli elementi di partecipazione alla condotta.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si traduca in una richiesta di rivalutazione del merito o quando il motivo di appello sia formulato in modo generico.
- Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti è rimesso a un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e coerente con le caratteristiche del fatto e con la gravità delle circostanze contestate.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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