Cassazione Civile, Ordinanza n. 04921/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di una pensionata a ottenere la riliquidazione della pensione integrativa con inserimento nella base di calcolo dell'assegno di garanzia retribuzione/TEP percepito fino alla cessazione del rapporto di lavoro. La corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo non provato dall'ente previdenziale il parziale assorbimento di tale assegno nell'aumento retributivo conseguito dal lavoratore al passaggio di qualifica e condannando l'INPS a rideterminare il trattamento e a corrispondere le differenze. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione dell'art. 414, n. 5, c.p.c., dell'art. 64, comma 3, L. n. 144 del 1999 e degli artt. 5, 21 e 27 del regolamento INPS del 1970, sostenendo: (i) che la corte territoriale avesse considerato documenti prodotti soltanto con le note finali in primo grado; (ii) che non avesse correttamente individuato la retribuzione utile ai fini della verifica dell'assorbimento; (iii) che fosse necessario un diverso apprezzamento delle buste paga e dei dati retributivi. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo profilo, che la questione relativa alla tardività dell'eccezione e della produzione documentale era ormai sanata, perché non era stata tempestivamente sollevata in primo grado né dedotta in appello; inoltre non vi era violazione del contraddittorio, essendo stata comunque garantita alla parte la possibilità di controdedurre sui documenti prodotti. Quanto al secondo profilo, la Corte ha osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sul difetto di prova dell'INPS circa l'assorbimento, e comunque tendeva a ottenere un nuovo accertamento di fatto sull'erogazione delle somme e sull'esame delle buste paga, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato l'INPS alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura, ma la relativa questione è stata ritenuta ormai sanata e comunque non dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
art. 64, comma 3, L. n. 144 del 1999
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla base di calcolo della prestazione pensionistica, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
artt. 5, 21 e 27 del regolamento INPS del 1970
Richiamati dall'ente per sostenere la tesi sull'assorbimento e sulla retribuzione utile, ma senza superare il rilievo di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, sent. n. 7154 del 25/03/2010
Richiamata come precedente conforme sul tema dell'assorbimento, ma il richiamo non ha mutato l'esito perché il motivo risultava comunque inammissibile e non aderente alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che deduca una questione processuale o documentale non tempestivamente sollevata nei gradi di merito, quando la relativa tardività risulti ormai sanata per mancata eccezione.
- Non sussiste violazione del contraddittorio se la parte ha comunque avuto la possibilità di controdedurre sui documenti prodotti dalla controparte.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere un nuovo accertamento di fatto, come la rivalutazione di buste paga o di altri documenti contabili ai fini della quantificazione di una prestazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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